domenica 19 giugno 2022

Reati d'opinione

"Che cos'è la destra, che cos'è la sinistra?" canticchiava quello (alla fine, esaminandolo bene, scopriremo che era un antesignano della psyop grillina...).

I reati d'opinione una volta erano tendenzialmente "di destra", nel senso che si riteneva, quando la sinistra rappresentava "er popolo", che reprimere il dissenso convenisse appunto alla destra. La lettura del documento conclusivo della Commissione Segre ci fa capire che al cambiare del blocco sociale di riferimento del PD, i reati d'opinione sono diventati "di sinistra", nel senso che è del tutto evidente come la sinistra odi il web perché non riesce a controllarlo, le imputi quindi di aver perso tre elezioni fondamentali per lei (il referendum sulla Brexit, le elezioni USA del 2016 e il referendum di Renzi), e voglia censurarlo in ogni e qualsiasi modo possibile.

Da qui tutte le fumisterie sui "discorsi d'odio" e sull'introduzione di un reato d'opinione ad esse afferente.

Eppure molti auditi, sia nelle loro relazioni che rispondendo alle domande, hanno chiarito che in effetti contro le fattispecie che si vogliono far ricadere sotto l'ombrello del discorso d'odio esistono già presidi civili e penali.

L'elenco degli auditi è qui e le mie domande in tal senso sono state formulate soprattutto qui.

Potreste dare un'occhiata e eventualmente segnalarmi qua sotto qualche passo che avvalora questa ovvia realtà: già oggi istigare qualcuno a delinquere, o ingiuriarlo, o aggredirlo, o lederne la dignità (ecc. ecc. ecc.) sono fattispecie sanzionate dall'ordinamento?

Grazie.

(... dovrei occuparmi di altro...)


45 commenti:

  1. Che Lei debba occuparsi di altro è verità, nel merito della commissione #ammore osservo solo che ad ogni azione corrisponde una reazione. In settimana una risorsa ha lanciato uno skate sulla schiena di un poliziotto. E scrivere che nel mio mondo lui doveva voltarsi e sparare mi renderebbe passibile di sanzioni per lodiohhhh...

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    1. L'ex Ministro dell'interno aveva adottato il Taser: é più che sufficiente al caso.
      Problema sono le Lex per gestire "le risorse" prima e dopo.
      L'inizio della truffa risale a 32 anni fa(c'ero cascato anch'io) :
      Legge Martelli votata da tutti compresi ex missini(2 soli voti contrari Umberto Bossi e Bruno Leoni)
      La truffa é scritta con "inchiostro simpatico" tra una riga e l'altra.

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  2. L'ingiuria dal 2016 è stata depenalizzata

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    1. Sì, carissimo, ma non esiste solo il penale, sai? Anzi, per tua erudizione: ai vermi fa più paura il civile, perché tendenzialmente può costare molto più caro.

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    2. La mia puntualizzazione voleva evidenziare il paradosso per cui il reato di ingiuria ad un cittadino comune, ormai, è perseguibile solo civilmente, mentre per i reati d'odio verso gruppi specifici di persone, si vorrebbe inserire una nuova ipotesi penale

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    3. Hai ragione, questo esito è paradossale. Direi che in generale l'intera impostazione ci riporta ai fasti dell'"uccidere un fascista non è un reato". Intanto, non è un reato vilipenderlo. A me, già da prima che entrassi in Lega (bastava essere critici verso l'Europa) o a Salvini si può impunemente dare del nazista. Devo viceversa resistere alla tentazione di dare del fascista a chi vuole smontare la Costituzione del '48 perché temo che a me non sarebbe consentito farlo...

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    4. Purtroppo l intera impostazione di questa confusione di carattere è a livello globale. Negli stati uniti organizzazioni di tipo filo marxiste o filo comuniste sono vietate come anche il vilipendio verso i sostenitori dell'ideologia storica confederata... a est gli occidentali visti come fascismo puro e da estirpare, medio oriente dove gli infedeli sono popoli di religioni cattolica o altre e riconoscere un figlio di dio quale secondo altri è blasfemia perché solo un profeta..., ormai parlare solo di Europa in un sistema così VOLUTAMENTE globalizzato e IPERCONNESSO senza valutare le conseguenze future di tipo socio culturali è riduttivo...

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  3. Ho ritrovato questo articolo del costituzionalista Michele Ainis, pubblicato su Repubblica, che tratta del DDL Zan ma che sostanzialmente, si può applicare per analogia a tutte le discriminazioni a cui fa riferimento la commissione "Amore". Si intitola "Il coltello del pedagogista", dato che la tesi di fondo è che questo tipo d'interventi legislativi hanno più che altro uno scopo educativo e, aggiungerei io, paternalista.
    https://www.repubblica.it/commenti/2021/05/12/news/il_disegno_di_legge_zan-301707984/

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  4. Mi scusi senatore, ma a me viene in mente il titolo a caratteri cubitali della prima pagina de "La Repubblica" di ca. un anno fa che diceva: "Caccia ai novax". Oltre alla questione della defin di novax (che implica in chi la usa una volontà di marchiare negativamente una persona per una sua libera scelta terapeutica), se si sostituisce il termine novax con, ad es., ebrei, proviamo a vedere cosa ne viene fuori...

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    1. Ma infatti queste farneticazioni fasciste, oltre a essere in contrasto frontale con l'art. 21 Cost., come mi faceva notare uno di voi, sono anche in contrasto con tutta la legislazione comunitaria, che espressamente non riconduce a "gruppi target" la fattispecie della discriminazione. Una di voi mi richiamava l'art. 2 del TUE, l'art. 10 del TFUE e l'art. 21 della Carta Europea del Diritti Fondamentali, che tutti concordamente puntano (cito) verso una definizione molto ampia di “discorso d’odio” con riferimento alla sfera delle potenziali “vittime”, per cui non è possibile, a meno di voler tradire lo spirito della legislazione europea, accettare la definizione operata dallo “schema di documento conclusivo” in commento, nelle “conclusioni” (cfr. terzo capoverso di pag. 42), laddove fa riferimento a “categorie bersaglio”, definite facendo ricorso soltanto ai seguenti elementi identificativi: colore della pelle, etnia, religione, nazionalità, disabilità, sesso, identità di genere, orientamento sessuale, condizioni personali e sociali. Quindi negli emendamenti estenderemo questa definizione. Per Verducci siamo ancora ai tempi di "uccidere un fascista non è reato". Per me dovremmo superarli.

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  5. Un aiuto per la ricerca: ho scaricato ed unito tutti pdf linkati dalla pagina del senato https://www.senato.it/28001?indagine=1601
    File pdf unico: https://drive.google.com/file/d/1bNbG45ICj0QtrFMVp9ymzJghZ4fmdaw_/view?usp=sharing
    Nota: i file sono stati uniti in automatico, non sono necessariamente nell'ordine in cui appaiono nella pagina.

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  6. Altrove qualcuno sta iniziando a riflettere sul fatto che i non vaccinati siano un "gruppo target": la commissione amore invece procede come "i beu ‘ntra meiȓa" ossia, per i diversamente sabaudi, "come i buoi nel granoturco": modo di dire usato ancora oggi per stigmatizzare soggetti che si stanno comportando in maniera grezza, villana, alla cieca, senza attenzioni alle conseguenze del loro agire.

    https://www.theepochtimes.com/the-war-against-the-unvaxxed-will-not-be-forgotten_4514945.html?utm_source=top5noe&utm_campaign=top5-2022-06-19&utm_medium=email&est=Dz1p13Ms9nKel5OEYtzAPfxWSbFXJ3lS1sOlCzbePVzYrZcdaKiMzhcKI6i3faSZtBdMs40%2Bre4%3D&fbclid=IwAR26qyw3vgdY39odfAhgzPdpHdXvXhOd4csymupkuNg034QvtDa3iad6ghY

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  7. TANZARELLA, 11 novembre 2021, 25° Res. Sten.:
    "Ho interpretato questo mio intervento facendomi guidare da una do-
    manda, che poi è la stessa che mi ha condotto in questi anni nel mio per-
    corso di ricerca: la legislazione attualmente prevista per arginare il feno-
    meno dei discorsi d’odio è adeguata allo scopo e, soprattutto, è costituzio-
    nalmente orientata?
    Ricordo qui rapidamente i reati previsti; so che può apparire super-
    fluo in questa sede, perché li conoscete certamente meglio di me, ma ci
    tengo a richiamarli per mettere enfasi sugli istituti.
    In base alle ultime modificazioni legislative, in particolare sulla legi-
    slazione penale, ricordo che il nostro ordinamento sanziona penalmente i
    discorsi d’odio (articolo 604-bis del codice penale con la reclusione fino a
    un anno e mezzo o con la multa fino a 6.000 euro, la propaganda e l’isti-
    gazione alla commissione di atti di discriminazione o la commissione di
    atti di discriminazione fondati sulla superiorità dell’odio razziale, etnico,
    nazionale, religioso) e i crimini d’odio (con la reclusione da sei mesi a
    quattro anni, l’istigazione alla commissione di atti di violenza o la com-
    missione di atti violenti per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi).
    Inoltre, oltre alla tutela penalistica, come sapete meglio di me, esiste
    ormai anche una tutela civilistica, che sfugge ai più e che è offerta dal
    terzo comma dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.
    215, sulla parità di trattamento (è il recepimento di una direttiva all’epoca
    comunitaria, oggi diremmo europea) che afferma che possono essere con-
    siderate discriminazioni anche le molestie, ovvero «quei comportamenti
    indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi
    lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un
    clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo». Dunque,
    anche civilmente, le parole in odore di discriminazione sono considerate
    l’equivalente di un comportamento molesto e quindi sanzionabili con la
    previsione di un risarcimento danni oppure con la rettifica della notizia
    sulle maggiori testate giornalistiche o la rimozione. In genere sono casi
    affrontati in giurisprudenza sull’affissione di cartelloni discriminatori, ma-
    gari all’ingresso delle città, sanzionati attraverso l’applicazione di questo
    articolo."

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  8. Seduta n.50-Mercoledì 13 Aprile 2022
    Audizione della dottoressa Linda Laura Sabbadini
    p 16, nota 11:
    La risposta della giustizia agli eventi devianti che configurano crimini d’odio nella normativa sono così costituiti secondo reati e aggravanti.
    Crimini d’odio:
    - art.1 del decreto-legge 122/1993 convertito in legge 205/1993 che corrisponde all'art.3 della legge 654/1975; dal 6/4/2018 sostituita dall'art. 604 bis dove sono puniti quelle manifestazioni di «crimini di odio» ovvero incitamento, istigazione o propaganda di idee e di violenza; ostentazione di simboli di organizzazioni o gruppi che propugnano tali idee. (Pena edittale: per diffusione di idee di odio da 2 a 4 anni di reclusione; partecipazione a gruppi fino a 7 anni con pene aumentate per i capi)
    - art.2 del decreto-legge 122/1993 convertito in legge 205/1993 che estende i casi di punibilità alle ostentazioni di simboli di organizzazioni o gruppi «razzisti» in occasione di manifestazioni sportive.
    Aggravante d’odio:
    - art.3 del decreto-legge 122/1993 convertito in legge 205/1993 e poi sostituita dall’articolo 604 ter, aggravante di un qualsiasi reato se si ravvisa la presenza di una componente d'intolleranza che l'ha accompagnato-determinato (Aumento di pena fino a un terzo per il reato a cui l’aggravante è associata).
    Genocidio
    - Legge 962/1967; legge che punisce il genocidio
    Apologia del Fascismo
    - L. 962/1967 artt. 1-8 Apologia del fascismo
    Il quadro normativo comprende anche un codice delle pari opportunità (d.L.vo n. 198/2006 "Codice
    delle pari opportunità tra uomo e donna») che prevede una serie di comportamenti di discriminazione da censurare.

    p.16, 17:
    Nel 2018, sono 197 i procedimenti in cui è presente almeno un “aggravante” di discriminazione. Per questi procedimenti è maggiore il ricorso all’inizio dell’azione penale rispetto all’archiviazione; in particolare, per il 60% di essi viene iniziata l’azione penale.
    Per i procedimenti con almeno un reato di “discriminazione, odio o violenza per motivi raziali etnici o religiosi” (98) e per quelli con almeno un reato di “apologia di Fascismo” (25) è invece maggiormente applicata l’archiviazione. La percentuale di procedimenti per cui inizia l’azione penale è del 27,6% nel caso di procedimenti con almeno un reato di discriminazione e del 36% nel caso di procedimenti con almeno un reato per apologia di fascismo.
    Tra i reati concomitanti che determinano l’attribuzione dell’aggravante di «discriminazione» rileviamo in particolare i reati di tipo «espressivo» ovvero quei reati definiti così in quanto “innescati da una spinta emotiva, assolutamente endogena, dovuta a rabbia, frustrazione, desiderio di rivendicazione”. Nel 2018, sono stati indagati 384 autori con almeno un “aggravante di discriminazione”; per il 39,6% di essi si rileva come reato concomitante il reato di Minacce, per il 31,5% il reato di Aggressione e il 17,4% il reato di Diffamazione.
    I dati sui condannati e le condanne con sentenza irrevocabile raccolti dal Casellario Giudiziale Centrale e poi trasmessi all’Istat, mostravano 16 casi per Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975 art. 3, D.L. 122/1993 artt. 1-2, L. 205/1993 art. 1) nell’anno 2017.
    p. 40, allegato statistico e tavola dei reati

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  9. Seduta n.46-Giovedì 24 Marzo 2022
    Audizione del dottor Carlo Bartoli
    p.2
    Vengo quindi al ruolo specifico del giornalismo e dei giornalisti. Innanzitutto alcune considerazioni sulle nostre responsabilità dirette in tema di istigazione all’odio o alla violenza. Coinvolgimenti o segnalazioni su comportamenti del genere sono, fortunatamente, pochissime. L’Ordine dei giornalisti, come prevede la legge, vigila sul corretto adempimento dei doveri degli iscritti all’albo.

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  10. Seduta n.44-Giovedì 10 Marzo 2022
    Audizione della dottoressa Sarah Varetto
    p. 5
    Tale iniziativa si è rivelata tanto più opportuna non solo in considerazione del fatto che è proprio con riferimento alle piattaforme on line che è sorto e va aggravandosi il problema dell’hate speech, ma anche nell’ottica di garantire una maggiore armonizzazione con la disciplina già applicabile ai fornitori di servizi di media audiovisivi ai sensi del Regolamento AGCOM di cui alla delibera 157/19/CONS che, adottato nelle more della trasposizione della nuova Direttiva SMAV, si è limitato a prevedere con riferimento a tali piattaforme, in particolare, l’individuazione di future forme di co-regolamentazione, nonché campagne di sensibilizzazione sul tema.
    Nello specifico, come già previsto per i fornitori di contenuti audiovisivi, anche le piattaforme di video sharing sono oggi finalmente chiamate ad adottare misure adeguate a tutelare il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio per motivi legati - per esempio - al sesso, alla razza, alla religione, alle opinioni politiche o all’appartenenza ad una minoranza nazionale.

    Audizione del dottor Stefano Selli
    p.2
    Tale disparità si sostanzia nell’adozione, con Delibera Agcom 157/19/CONS, del “Regolamento recante disposizionni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech”, che per i fornitori di servizi di media audiovisivi prevede un ulteriore apparato di vincoli e disposizioni imperative a cui attenersi. Per contro, per le piattaforme web l’Autorità prevede unicamente l’adozione di codici di co-regolamentazione e autoregolamentazione, come prescritto, oltre che dallo stesso Regolamento, dall’art. 42 del recente dlgs 208/21 (Testo unico servizi media audiovisivi).

    In questo contesto, gli strumenti di co-regolamentazione e autoregolamentazione previsti per i fornitori di piattaforme di condivisione video appaiono assai blandi se comparati con il pervasivo apparato di norme, regole, criteri applicativi e sanzioni già previsto per i servizi di media audiovisivi.

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  11. Seduta n.43-Giovedì 3 Marzo 2022
    Res. stenografico n. 41
    p.63
    C'è però una norma, l'articolo 76, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che consente a tutti i cittadini, a prescindere dal proprio reddito, di poter accedere all'istituto del gratuito patrocinio nei casi di violenza sessuale e in caso di altri reati. Una proposta concreta che oggi l'Associazione italiana giovani avvocati avanza a questa Commissione è, quindi, quella di estendere l'istituto del gratuito patrocinio anche per tutti quei reati di violenza e di incitazione all'odio razziale, quindi in particolare per quelli di cui all'articolo 604-bis del codice penale.
    Audizione degli avvocati Francesco Paolo Perchinunno e Maria Rita Mirone
    p.10
    Più nello specifico, invece, l’art. 604 bis del nostro codice penale punisce la “propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa”, mentre l’art. 604 ter c.p. configura l’aggravante del caso in cui il reato è determinato da finalità di discriminazione o odio razziale, etnico, nazionale, religioso.
    Un più incisivo intervento legislativo a carattere antidiscriminatorio si è avuto poi con il decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, culminato nella legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. legge Mancino), recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”. Il testo dell’articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, novellato dalla legge Mancino, puniva: “a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.
    Altra norma cardine è poi la più recente legge 29 maggio 2017 n. 71 che introduce disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

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  12. Seduta n.41-Martedì 15 Febbraio 2022
    Audizione della professoressa Ginevra Cerrina Feroni
    p.6, §2
    Nel perseguire tale tutela sistemica dei diritti la Corte costituzionale ha individuato quali beni costituzionalmente protetti idonei a sorreggere limitazioni della libertà di espressione: il diritto all’onore, al decoro, alla rispettabilità, alla riservatezza, alla reputazione (sentt. 122 del 1970, 38 del 1973, 86 del 1974), la tutela dei minori (sentt. nn. 9 e 25 del 1965 e 16 del 1981), il sentimento religioso (sent. n. 188 del 1975), la difesa della patria (sentt. nn. 16 del 1973 e 31 del 1982), l’ordine pubblico (sentt. nn. 120 del 1957, 19 del 1962, 25 del 1965, 87 del 1966, 199 del 1972, 15 del 1973, 210 del 1976, 138 del 1985, 112 del 1993), la sicurezza pubblica (sentt. 1 del 1956, 65 del 1970), l’esigenza di prevenzione dei reati (sentt. n. 1 del 1956, 120 e 121 del 1957, 38 del 1961), la tranquillità pubblica (sentt. nn. 33, 120, 121 del 1957), la quiete pubblica (sent. n. 38 del 1961), l’esigenza di impedire la ricostituzione del partito fascista (sent. 1 del 1957 e 74 del 1958), il metodo democratico (sent. 87 del 1966), la tutela dello Stato con riguardo alla tutela dell’esistenza, dell’integrità, dell’unità, della indipendenza, della pace e della difesa militare e civile dello Stato (sent. n. 25 del 1965), la giustizia (sentt. nn. 25 del 1965, 18 del 1966, 1 e 18 del 1981, 196 del 1987), il prestigio dell’ordine giudiziario (sent. n. 100 del 1981), il prestigio del Governo, dell’ordine giudiziario e delle forze armate (sent. n. 20 del 1974), l’ordine economico (sent. n. 87 del 1966) e l’economia pubblica (sentt. nn. 123 del 1976 e 73 del 1983).
    E’ citata, en passant, la legge legge 24 febbraio 2006, "Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione" https://web.camera.it/parlam/leggi/06085l.htm
    con la quale si modificano, fra gli altri, gli articoli del codice penale:
    «Art. 299. - (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero).
    «Art. 403. - (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone)
    «Art. 404. - (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose).
    Articolo 405: «del culto di una confessione religiosa»;
    2. Al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «DEI DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE».
    Articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:
    «a) propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;»;
    b) alla lettera b), la parola: «incita» è sostituita dalla seguente: «istiga».

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  13. Seduta n.39-Martedì 8 Febbraio 2022
    Res. stenografico n. 37
    p.47
    Il Patto, all'articolo 20, comma 2, richiede agli Stati di proibire qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità e alla violenza.
    Nel rileggere queste disposizioni, si nota la loro complementarità nel rispondere a due delle più diffuse tipologie di intolleranza e istigazione all'odio, quelle basate sulla razza e sulla religione, che corrispondono alle fattispecie previste dal codice penale italiano all'articolo 604-bis relativo a propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
    p.20
    In talune occasioni, anche nel corso della nostra indagine, abbiamo riscontrato che la consapevolezza da parte delle vittime della difficoltà di intraprendere un percorso giudiziario ha spinto il legislatore, negli anni passati, anche in attuazione della direttiva europea n. 43 del 2000 attraverso il decreto legislativo n. 215 del 2003, a prevedere la possibilità che l'esercizio dell'azione giudiziaria sia delegato a soggetti rappresentativi della vittima, ovvero ad associazioni.

    Abbiamo potuto riscontrare, infatti, che le situazioni possono essere differenti; cito, in particolare, l'articolo 4 del decreto legislativo suddetto, recante «Tutela giurisdizionale dei diritti», e l'articolo 4-bis, «Protezione delle vittime». Si prevede inoltre all'articolo 5 la possibilità per le associazioni di agire in giudizio, «in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione». Questo è un dato che per noi diventa fondamentale, soprattutto per quanto riguarda il mondo giovanile. L'articolo 5, comma 3, stabilisce poi che le associazioni possono agire in giudizio senza delega nei casi di discriminazione collettiva in cui «non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione», non possano cioè essere individuate in assoluto o possano essere individuate ma solo con difficoltà a seguito di una specifica ed eventuale attività di indagine

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  14. lo schema del documento conclusivo mette come punto centrale nelle sue conclusioni l'acquisizione di una definizione giuridica di discorso d'odio da parte del legislatore nazionale, " in attesa che si compia il processo definitorio a un livello istituzionale superiore" (sic), e chiama in causa la lettura giuridica per dare una definizione generale come: " una forma di incitamento all'odio e alla discriminazione che abbia come destinatario un soggetto
    o un gruppo appartenente a una categoria bersaglio, in virtù di colore della pelle, etnia, religione, nazionalità, disabilità, sesso, identità di genere, orientamento sessuale " ed è pericoloso per le forme di emulazione e perché danneggia la libertà di espressione delle categorie bersaglio in quanto limiterebbe la loro libertà di esprimersi .
    Questa definizione fissa delle categorie bersaglio vuol dire stabilire per legge contro chi si può incitare l'odio e la discriminazione e chi no, e se non si riesce a scardinare completamente questa fattispecie giuridica dal nostro ordinamento, almeno generalizzarlo a tutti i soggetti giuridici ( Art 3. Cost ), ben sapendo di quanto questo sia una soluzione di ripiego ( palamara docet ).

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  15. Istigazione all’odio raziale: può rilevare anche un like su facebook.
    Per la Cassazione come grave indizio può valutarsi, insieme ad altri elementi, anche l’apprezzamento per un’ideologia espresso su un social network.

    questo è l'articolo che ne parla:
    https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/istigazione-odio-raziale-rilevare-anche-like-facebook/2770.html

    questo il link alla sentenza:
    https://studiolegalespreafico.com/wp-content/uploads/2022/02/Cass.-pen.-Sez.-I-sent.-9-Febbraio-2022-n.-4534.pdf

    come sempre grazie e buon lavoro

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  16. Interessante anche il riferimento alla necessità di garantire lo strumento del patrocinio gratuito a spese dello stato a prescindere dai requisiti reddituali ( pg.45 ), per far questo le coperture ovviamente le trovano subito

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  17. 3ª seduta: martedı` 22 giugno 2021.
    .
    Domanda:
    "Mi viene anche in mente di chiedere perché ancorarsi solo al riferimento normativo del
    604-bis, visto che ad esempio anche la diffamazione potrebbe rientrare nella fattispecie del discorso di odio; anzi nell’audizione precedente la dottoressa Ciardi ci ha proposto un concetto di odio estremamente olistico, dove di fatto si poteva far rientrare quasi tutto. Qua mi sembra che ci stiamo spostando sul lato opposto, cioè con una tipizzazione estremamente
    circoscritta. Quindi per quale motivo solo l’articolo 604-bis?".
    .
    Risposta del prefetto Vittorio Rizzi,:
    "Il sistema delle aggravanti
    nel nostro ordinamento non si limita a quella di cui all’articolo 604-ter,
    ma a una serie di aggravanti (cito l’articolo 61 del codice di procedura
    penale e così via); mi voglio attenere però ai limiti delle categorie OSCE. Partecipiamo in questo esercizio con l’organismo internazionalebdi riferimento, che si occupa di analizzare il fenomeno a livello globale
    e, posto che negli Stati Uniti non esiste il reato di diffamazione perché c’è una prevalenza del primo emendamento, l’OSCE non ha inserito la diffamazione tra le categorie da compilare. Questo è un vulnus che però possiamo colmare, quindi colgo in maniera sicuramente costruttiva la segnalazione del senatore Bagnai, con i limiti di un ordinamento che ha costruito i propri sistemi di rilevazione informativa sulla base delle norme del codice penale. Oltre non possiamo andare, perché andremmo incontro anche a censure da parte del garante".
    .
    Il prefetto ha rilevato che una serie di aggravanti già esiste; ha altresì rilevato che esistono dei vulnus (colmabili 🙄) che limitano l'azione delle forze dell'ordine e di conseguenza dell'azione giudiziaria.
    .
    "Mi rendo conto che l’odio online e` un fenomeno difficile da definire: se e` difficile definirlo, magari un motivo ci sara` e forse è stato anche
    accennato in filigrana dalla relazione del prefetto. Il rischio naturalmente,
    con questa difficolta`, è che emerga una definizione di hate speech un po’
    a` la carte".
    .
    Rischio o obiettivo?
    È mai possibile non colgano le possibili conseguenze che inevitabilmente ricadrebbero su tutti, potenzialmente in futuro anche su di loro?

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  18. Seduta n.27-Giovedì 11 Novembre 2021
    Res. stenografico n. 25
    p.4, ultimo capoverso
    Inoltre, oltre alla tutela penalistica, come sapete meglio di me, esiste ormai anche una tutela civilistica, che sfugge ai più e che è offerta dal terzo comma dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sulla parità di trattamento (è il recepimento di una direttiva all’epoca comunitaria, oggi diremmo europea) che afferma che possono essere considerate discriminazioni anche le molestie, ovvero «quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo»
    Seduta n.20-Martedì 5 Ottobre 2021
    Audizione del professor Benedetto Ponti
    p.8
    Schematizzazione delle tipologie di criminalizzazione dei cd. discorsi di odio e fattispecie giuridiche che le contemplano

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  19. Correzione:
    Seduta n.37-Martedì 18 Gennaio 2022
    Res. stenografico n. 35
    p.20
    In talune occasioni, anche nel corso della nostra indagine, abbiamo riscontrato che la consapevolezza da parte delle vittime della difficoltà di intraprendere un percorso giudiziario ha spinto il legislatore, negli anni passati, anche in attuazione della direttiva europea n. 43 del 2000 attraverso il decreto legislativo n. 215 del 2003, a prevedere la possibilità che l'esercizio dell'azione giudiziaria sia delegato a soggetti rappresentativi della vittima, ovvero ad associazioni.

    Abbiamo potuto riscontrare, infatti, che le situazioni possono essere differenti; cito, in particolare, l'articolo 4 del decreto legislativo suddetto, recante «Tutela giurisdizionale dei diritti», e l'articolo 4-bis, «Protezione delle vittime». Si prevede inoltre all'articolo 5 la possibilità per le associazioni di agire in giudizio, «in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione». Questo è un dato che per noi diventa fondamentale, soprattutto per quanto riguarda il mondo giovanile. L'articolo 5, comma 3, stabilisce poi che le associazioni possono agire in giudizio senza delega nei casi di discriminazione collettiva in cui «non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione», non possano cioè essere individuate in assoluto o possano essere individuate ma solo con difficoltà a seguito di una specifica ed eventuale attività di indagine

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  20. Trascrizione dell' audizione della 4ª seduta di giovedı` 24 giugno 2021
    .
    Dall'intervento della dott.ssa Guetta.
    .
    "Non siamo solo noi a comunicare: tutto il mondo comunica e forse non sempre
    in maniera corretta.
    C’e troppa velocita` di informazione ma c’e` anche un’ignoranza di ritorno molto preoccupante. Conosciamo i dati sui titoli
    di studio e sulla percentuale di laureati in Italia: l’Italia è un Paese un
    po’ arretrato. La diffusione delle fake news, di generalizzazioni indebite e di bias sono veramente un problema. Occorre fare un lavoro di controinformazione e di disseminazione dei nostri punti di vista, che non significa appurare se l’antisemitismo c’è o non c’è ma significa portare dati, esperienze e sentimenti. Abbiamo condotto un importante studio a livello europeo sulla percezione dell’antisemitismo e del razzismo e nel condurre le nostre indagini noi studiamo tutti i siti, facendo una sorta di mappatura dei linguaggi.
    Credo che il cospirativismo sia proprio questo, mescolare tanti temi
    diversi pensando che c'è sempre un colpevole: dopo i pozzi avvelenati da￾gli ebrei nel 1300, oggi gli ebrei hanno diffuso il Covid. Mi sembra che questo discorso sia abbastanza pericoloso".
    .
    Aldilà del contenuto dell'intervento che contiene elementi di denigrazione a mio avviso quantomeno discutibili ed elementi di metodo abbastanza preoccupanti (lei stesso ha delicatamente sottolineato l'auspicato "fare pulizia" di Facebook).
    Mi sono accorto che una parte dell'intervento non è stata trascritta, quella dove si parla anche di un certo sito: mi chiedevo se c'è un qualche motivo preciso.
    .


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  21. L'art. 17 cost. differenzia il diritto di riunione fra luoghi "pubblici" o "privati , anche "aperti al pubblico" .
    La stessa cosa dovrebbe valere per il "posto" dove si fanno i discorsi (d'odio o d'amore o di politica) .
    Per conservare l'analogia:
    in internet un luogo è privato se si accede con autenticazione o pubblico se può essere visto e modificato da tutti senza autenticarsi , o aperto al pubblico (come questo blog) dove vi è una indiretta autenticazione attraverso il nome email .
    Ritengo che non si possa perseguire un gruppo che si fa un blog privato denominato "nazisti oggi" che propone la discussione di prove contro l'olocausto e che pubblica i "Protocolli di Sion".
    Come non lo sarebbe se si riunissero in una casa privata per leggere insieme passi del libro .
    La stessa cosa vale per la pubblicazione di estratti di testi come l'Antico Testamento o il Corano che sono zeppi di riferimenti di odio contro gruppi di "diversi da sé" .
    Dovremmo prima di tutto definire se FB o Twitter sono luoghi pubblici o privati o aperti al pubblico e poi definire un eventuale reato penale per analogia .

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  22. Seduta n.18-Giovedì 23 Settembre 2021
    Res. stenografico n. 16
    LAMORGESE, ministro dell'interno, si diffonde sull’efficienza mostrata dalle forze di pubblica sicurezza in Italia
    p.6 ultimo capoverso, e pagine seguenti
    A livello europeo la base giuridica più pregnante rimane la decisione quadro del novembre 2008 che si pone l'obiettivo di rendere perseguibili, con lo strumento della sanzione penale, crimini e discorsi d'odio aventi matrice razzista o xenofoba e di promuovere la cooperazione giudiziale in tale ambito. Per effetto di tale decisione quadro, l'articolo 604-ter del codice penale configura come circostanza aggravante l'essere stato il reato commesso con una motivazione razzista e xenofoba. Nel nostro ordinamento, come del resto in molti altri sistemi giuridici, manca tuttavia una definizione del discorso d'odio, né esso è incriminato in quanto tale.
    Sono invece puniti specifici comportamenti assimilabili a questo concetto e li prevede, ad esempio, l'articolo 640-bis del codice penale che fa rientrare la propaganda di idee basate sulla superiorità razziale, sull'odio etnico, l'istigazione a commettere atti di discriminazione o di violenza su base etnico-razziale o religiosa, il negazionismo della Shoah, la creazione o la partecipazione a organizzazioni volte a propagandare la superiorità di una razza o a istigare alla violenza per finalità di razzismo.
    Tuttavia, mentre sussistono difficoltà nel processo di avvicinamento delle normative a livello internazionale in materia di lotta ai crimini d'odio, i Governi nazionali hanno dato forte impulso a una cooperazione operativa di Polizia, che si è rivelata fruttuosa e che vede l'Italia in primissima fila nei diversi aspetti connessi proprio al contrasto di questi episodi.
    p.9
    Per quanto riguarda l'azione di contrasto alle violazioni alla cosiddetta legge Mancino del 1993, essa ha portato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 alla denuncia di 106 persone e all'esecuzione di 21 arresti. Nei primi otto mesi dell'anno in corso, quindi il 2021, tale azione ha portato alla denuncia di 69 persone e all'effettuazione di 5 arresti.

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  23. Sempre nell'audizione Lamorgese
    p.15, ultimo capoverso e p. seguente
    Naturalmente l'azione preventiva si estende a tutti i possibili ambiti in cui si manifestano forme di discriminazione o di incitamento all'odio e alla violenza. Ad esempio, nel 2019 il dipartimento della pubblica sicurezza ha diramato delle apposite indicazioni circa la possibilità di sospendere gare calcistiche laddove ci fossero state manifestazioni di razzismo o discriminazione e così anche in ambito di eventi sportivi in generale.

    Su questo fronte [cyberbullismo]il versante preventivo è stato rafforzato anche con l'introduzione dell'ammonimento del questore, previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71. L'uso di questo strumento è possibile ad alcune condizioni, quando un fatto discriminatorio sia commesso mediante Internet da un minore ultraquattordicenne nei confronti di un altro minore
    p.17
    L'ambito di prevenzione è stato poi rafforzato dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. Ricorderete il caso di Willy, il ragazzo di Colleferro che fu ucciso. I fatti sono ben noti, ma proprio con riferimento a quell'episodio abbiamo introdotto delle disposizioni che estendono il divieto di accedere alle manifestazioni sportive (DASPO) anche ai delitti commessi per fini discriminatori e di odio allo scopo di agevolare l'attività dei gruppi proprio per queste finalità. Siamo intervenuti con un provvedimento innovativo perché abbiamo fatto il DASPO anche vicino alle discoteche oppure nei locali di aggregazione quando ci sono inizi di risse. Si tratta di un intervento che amplia l'applicazione dei divieti proprio in ragione della motivazione razziale del reato
    p.36
    Attualmente quello della Polizia postale e della comunicazione è un servizio della direzione centrale che si occupa anche di altre cose; adesso abbiamo fatto una direzione centrale ad hoc. Ha avuto un iter complesso perché, oltre al parere del Consiglio di Stato, essendo stato adottato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, richiede l'intervento anche delle Commissioni parlamentari. Questo è importante in quanto ci sarà un'organizzazione più complessa elevando il livello dell'ufficio con delle professionalità ancora più ricercate su questi aspetti.
    Credo che ciò costituisca un elemento importante. Teniamo conto che, anche a livello parlamentare, l'Agenzia per la cyber entrerà operativamente in funzione non appena verranno adottati i regolamenti organizzativi e che il perimetro della sicurezza ricomprende alcune amministrazioni, tra cui ovviamente il Ministero dell'interno

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  24. Seduta n.17-Martedì 21 Settembre 2021
    Res. stenografico n. 15
    p.16
    Un primo punto che vorrei sottolineare è ampliare l'ambito di rilevanza penale e anche le misure sanzionatorie delle condotte di apologia del fascismo. Non è che non abbiamo un corpus notevole di leggi su questo aspetto (si pensi alla legge Scelba e alla legge Mancino, tutte trasferite – come sapete meglio di me - negli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale), ma molto spesso le comunità ebraiche denunciano casi di offese, insulti, minacce che non vengono recepiti, proprio perché l'aspetto storico viene in parte dissociato da quello della situazione contemporanea.
    p.18
    Un terzo punto che vorrei porre all'attenzione è quello del rivalutare le norme che puniscono il vilipendio alle bandiere degli Stati esteri. Esiste già una norma che lo prevede, ma a nostro parere non impedisce che nelle manifestazioni di piazza, ad esempio la bandiera d'Israele ma non solo, venga bruciata, offesa, distrutta.
    p.25
    Non escludo nemmeno che analoghi interventi possano essere adottati finanche nei codici etici e nei modelli di gestione e organizzazione delle imprese, che già oggi devono tener conto dell'inserimento dell'articolo 604-bis del codice penale tra i reati presupposti della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

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  25. Seduta n.13-Martedì 3 Agosto 2021
    Res. stenografico n. 11
    p.6
    Attualmente le norme di riferimento per la tutela dei diritti fondamentali della persona sono quelle del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005), che – come ho accennato – è in corso di profonda revisione: l’articolo 3 include tra i principi fondamentali il rispetto della dignità umana, mentre l’articolo 32, al comma 5, prevede che tutti i servizi media audiovisivi non devono consentire nessun incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

    La RAI, in ragione della missione di servizio pubblico di cui è portatrice, ha degli obblighi rafforzati: penso all’articolo 2 del vigente contratto di servizio, che fa riferimento alla necessità di favorire lo sviluppo di una società inclusiva, equa, solidale e rispettosa delle diversità.
    L’Autorità, come ben sapete, ha adottato, proprio sul finire della precedente consiliatura, uno specifico regolamento in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’- hate speech (delibera n. 157 del 2019). In questa consiliatura l’Autorità ha continuato ad applicare tale disciplina, in attesa di una discussione sul suo contenuto e sul suo adattamento, evidentemente alla luce dell’attuazione della nuova direttiva

    L’Autorità, peraltro, era già intervenuta in passato con una serie di atti d’indirizzo e di richiamo: penso alla delibera n. 424 del 2016, che era un atto d’indirizzo sul rispetto della dignità umana, poi alla delibera n. 442 del 2017, recante una raccomandazione sulla corretta rappresentazione dell’immagine della donna nei programmi d’informazione e intrattenimento, in coincidenza con una grande attenzione dei mezzi d’informazione al tema delle molestie sessuali, perpetrate in particolare da personaggi di rilievo e di potere
    p.7
    Successivamente, nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche 2018, l’Autorità è intervenuta con un ulteriore atto di indirizzo rivolto ai fornitori di servizi di media audiovisivi sul tema.
    In sostanza, il regolamento approvato nel 2019 cristallizza e rende vincolanti tutti questi indirizzi. Nel rispetto della libertà editoriale di ogni emittente, il provvedimento reca disposizioni volte a contrastare l’utilizzo delle espressioni d’odio nei servizi di media audiovisivi e stabilisce una serie di principi cui devono adeguarsi i fornitori in tema di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione. Il regolamento si indirizza anche ai soggetti che operano on line, sebbene inevitabilmente l’attuazione su questo versante necessita di un ulteriore approfondimento, soprattutto alla luce dell’applicazione della direttiva.
    Per il profilo sanzionatorio, il regolamento disciplina le attività di accertamento, vigilanza e sanzione dell’Autorità in modo a mio avviso abbastanza equilibrato, distinguendo tra violazioni episodiche, che danno luogo ad una segnalazione alle società interessate, e violazioni sistematiche o comunque particolarmente gravi, nel cui caso l’Autorità può avviare un procedimento sanzionatorio, all’esito del quale può diffidare il fornitore di servizi media a non reiterare la condotta illecita. In caso di inottemperanza ai provvedimenti, l’Autorità può poi applicare le sanzioni pecuniarie previste in generale dall’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che è la legge istitutiva dell’Autorità. In sostanza, l’Autorità, proprio in assenza di specifiche disposizioni contenute nei plessi normativi ordinari, ha dovuto inventare un percorso sanzionatorio che le consentisse direttamente di sanzionare determinati comportamenti.

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  26. Seduta n.13-Martedì 3 Agosto 2021
    Audizione dott. Lasorella
    p.8
    L’Autorità era già intervenuta più volte sul tema della discriminazione e della dignità umana con atti di indirizzo e di richiamo. Tra questi va anzitutto ricordata la delibera n. 424/16/CONS, del 16 settembre 2016, recante “Atto di indirizzo sul rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione nei programmi di informazione, di approfondimento informativo e di intrattenimento”, avente valore di indirizzo interpretativo delle disposizioni contenute negli artt. 3 e 32, comma 5, del Testo unico.
    Sul tema specifico della discriminazione di genere, poi, l’Autorità è intervenuta con la delibera n. 442/17/CONS del 24 novembre 2017, con una “raccomandazione sulla corretta rappresentazione dell’immagine della donna nei programmi di informazione e di intrattenimento”, in coincidenza con una grande attenzione dei mezzi di informazione del tema delle molestie sessuali, perpetrate in particolare da personaggi di potere
    p.9
    Successivamente, nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche 2018, l’Autorità è intervenuta con un ulteriore atto di indirizzo (delibera n. 46/18/CONS) rivolto ai fornitori di servizi di media audiovisivi sul tema.
    Il regolamento approvato con la delibera n. 157/19/CONS cristallizza e rende dunque vincolanti tutti gli indirizzi più volte formulati dall’Autorità sulla questione.
    Nel rispetto della libertà editoriale di ogni emittente, il provvedimento reca le disposizioni volte a contrastare l’utilizzo delle espressioni d’odio nei servizi media audiovisivi e stabilisce i principi cui devono adeguarsi i fornitori in tema di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e contrasto all’istigazione alla violenza e all’odio.
    Il regolamento si indirizza, tuttavia, anche ai soggetti che operano online: i fornitori di piattaforme per condivisione di video sono invitati ad adottare le misure appropriate per tutelare il grande pubblico dai contenuti che istigano alla violenza o all'odio.

    In caso di inottemperanza ai provvedimenti, l’Autorità può poi applicare le sanzioni pecuniarie previste in generale dall’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell’Autorità.

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  27. Seduta n.11-Martedì 27 Luglio 2021
    Res. stenografico n. 9
    p.20
    Per quanto riguarda l’articolo 43 del testo unico sull’immigrazione, la questione e` relativamente semplice. Quando e` stato varato il testo unico sull’immigrazione si e` introdotta una norma, cioe` l’articolo 43 datato 1998, che per quell’epoca era ottima e ha resistito a tutte le modifiche successive, risultando una norma assolutamente apprezzabile.
    Da Brocardi: https://www.brocardi.it/testo-unico-immigrazione/titolo-v/capo-iv/art43.html
    Articolo 43 Testo unico sull'immigrazione (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
    Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
    1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
    2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
    a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
    b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
    c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio- assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
    d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
    e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre l977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
    3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

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  28. Audizione del professor Caligiuri
    p.3
    accelerare il recepimento delle normative internazionali (la legge 13 ottobre 1975, n.654, di recepimento della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1966 venne recepita nel 1975);
    https://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/L.%2013%20ottobre%201975,%20n.%20654.pdf
    Seduta n.9-Martedì 20 Luglio 2021

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  29. Seduta n.9-Martedì 20 Luglio 2021
    Res. stenografico n. 7
    p.7 e seguente
    Il protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest non e` stato ancora ratificato dall’Italia, anche se credo che larga parte delle previsioni siano gia` attuate nel nostro ordinamento. Per cio` che concerne la disciplina attuale, abbiamo fatto una rassegna delle fonti normative, ma le norme principali per noi sono gli articoli 604-bis e il 604-ter, recentemente introdotti nel nostro codice penale per il principio di riserva di codice, ma che in realta` sono in larga parte la riproduzione delle ipotesi di reato che risalgono alle prime leggi di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1975, poi alla legge Mancino del 1993, alla quale devo dire che il gruppo di lavoro della procura di Roma contribuı` molto significativamente, e alle sue successive modifiche, come quella relativa all’apologia di genocidio.
    Abbiamo fatto una breve rassegna di giurisprudenza e mi preme sottolineare alcuni aspetti. L’articolo 604-bis prevede gia` al primo comma due ipotesi delittuose diverse: la prima e` quella dell’apologia, che e` limitata alle idee fondate sulla superiorita` o sull’odio razziale o etnico. Lo stesso primo comma, nella seconda parte, prevede invece l’istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, quindi con una formulazione piu` ampia rispetto a quella del primo comma. Naturalmente ne´ l’uno ne´ l’altro si prestano con semplicita` – a mio parere non si prestano affatto – a coprire altri profili di possibile discriminazione nei confronti di categorie di soggetti, perche´ il divieto dell’analogia nella legge penale sembra in contrasto con la possibilita` di estenderlo alla tutela degli orientamenti sessuali, del genere e della disabilita`.
    La Corte di cassazione – come abbiamo indicato nella relazione – ha ritenuto che una copertura di queste tipologie di atti discriminatori possa avvenire attraverso l’applicazione delle aggravanti di cui all’articolo 61, nn. 6 e 11, del codice penale; aggravanti che pero` sono di carattere generale, quindi non hanno gli effetti particolarmente significativi che ha l’aggravante prevista dall’articolo 604-ter, che limita il giudizio di comparazione con le attenuanti e prevede un aumento fino a meta`, quindi copre solo in parte e limitatamente gli effetti dell’aggravante

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  30. Ma una opinione anche su ciò che è accaduto a Julian Assange?

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  32. Rileggendo l’ultima parte del documento emerge con chiarezza l’atteggiamento irrazionale e contraddittorio che caratterizza tutta l’”operazione” politica messa in piedi con questa commissione.
    Nelle ultime righe della relazione si legge:
    “Il più efficace modo di contrastare i discorsi d’odio e la disinformazione strumentale che alimenta stereotipi e pregiudizi che spesso ne sono l’anticamera, è la diffusione di cultura, conoscenza, riconoscimento reciproco, dialogo, scambio di idee e di esperienze”
    Su questo si potrebbe chiaramente concordare. Ecco però che nel passaggio successivo di afferma:
    “Da qui la richiesta di un intervento normativo per una definizione di discorsi d'odio, che permetta di contrastare efficacemente un fenomeno che può erodere le basi della nostra democrazia”.
    In sostanza, ci dicono che per combattere l’odio con la cultura, la conoscenza ecc, ci vuole una legge. Ma è palese che la legge, come hanno fatto intendere in molte altre parti del documento, la vogliono per colpire (anche, ma non solo, penalmente), chi, secondo criteri arbitrariamente definiti, avanzi critiche sui c.d. gruppi target, cioè su quei soggetti che per motivi essenzialmente politici vengono considerati meritevoli di una specifica e più elevata tutela rispetto ai cittadini comuni. Al contrario, l’odio e la violenza verbale verso i gruppi o i singoli non rientranti in questa forma di tutela (es. no-vax, sovranisti, ecc.) saranno implicitamente considerati legittimi, almeno fin quando non travalichino i limiti delle fattispecie penali (diffamazione, istigazione a delinquere).
    Si prospetta quindi un capolavoro normativo grazie al quale una parte politica potrà mettere sotto il controllo della legge e della magistratura i propri avversari.

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  33. Buongiorno Prof.!

    Cercando di rispondere parzialmente alla sua richiesta ho dato una breve occhiata agli interventi dei pubblici ministeri auditi in commissione e ho trovato interessanti una serie di passaggi.
    Il procuratore generale presso la Corte di cassazione Salvi (che lei ben ricorderà) all’inizio della sua audizione ha dovuto ammettere che “Il tema è sempre stato fortemente presente all’attenzione delle procure della Repubblica e credo che l’attuale armamentario normativo sia idoneo a contrastare questi fenomeni, con i profili di eccezione di cui vi parlerò”, ove i profili di eccezione sono poi declinati in massima parte in scarsa incisione sulle piattaforme web a causa di una normativa sovranazionale insufficiente.
    Il procuratore ha poi aggiunto: “Abbiamo fatto una breve rassegna di giurisprudenza e mi preme sottolineare alcuni aspetti. L’articolo 604-bis prevede già al primo comma due ipotesi delittuose diverse: la prima è quella dell’apologia, che è limitata alle idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico. Lo stesso primo comma, nella seconda parte, prevede invece l’istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, quindi con una formulazione più ampia rispetto a quella del primo comma. Naturalmente né l’uno né l’altro si prestano con semplicità– a mio parere non si prestano affatto – a coprire altri profili di possibile discriminazione nei confronti di categorie di soggetti, perché il divieto dell’analogia nella legge penale sembra in contrasto con la possibilità di estenderlo alla tutela degli orientamenti sessuali, del genere e della disabilità. Senato della Repubblica XVIII Legislatura –8– Commissione straordinaria 7º Res. Sten. (20 luglio 2021) La Corte di cassazione – come abbiamo indicato nella relazione – ha ritenuto che una copertura di queste tipologie di atti discriminatori possa avvenire attraverso l’applicazione delle aggravanti di cui all’articolo 61, nn. 6 e 11, del codice penale; aggravanti che però sono di carattere generale, quindi non hanno gli effetti particolarmente significativi che ha l’aggravante prevista dall’articolo 604-ter, che limita il giudizio di comparazione con le attenuanti e prevede un aumento fino a metà, quindi copre solo in parte e limitatamente gli effetti dell’aggravante.”
    Riferimenti normativi al quadro legislativo attuale ancor più dettagliati si trovano poi nella relazione scritta del procuratore Salvi allegata alla documentazione della commissione.

    Lo stesso Salvi ha poi sfacciatamente dribblato la sua richiesta di delineare un tipo di reato ritenuto “d’odio” attualmente non coperto dalla normativa in essere. Ad esplicita domanda, esplicita non risposta.

    Il direttore segreteria OSCAD dott.Chirico nella sua documentazione scritta ha ulteriormente delineato tutto quadro normativo di riferimento.

    (segue)

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  34. (riprende)
    Il procuratore aggiunto presso la procura di Roma dott. Conzo, fra una elegia della legge Zan e l’altra, ha ammesso che: “Teniamo conto che pero` molte volte la persona offesa va a denunziare e quindi vanno fatti i percorsi che fanno comprendere alla persona offesa l’informazione attraverso i media, attraverso la RAI, attraverso le reti pubbliche e private, per far capire che l’unica risposta di fronte al prepotente che compie reati d’odio e offende via Facebook e` quello della denuncia penale e anche dell’azione civile: un’azione civile finalizzata al risarcimento dei danni subiti per la lesione dei diritti personali sicuramente da` fastidio. E` vero che la giustizia civile e` lenta, pero` si arriva a risarcimenti che sono notevoli”

    Per chiudere ho trovato davvero notevolissimi gli interventi del Dott.Nobili, coordinatore della sezione distrettuale antiterrorismo, che con candore celestiale fanno ben comprendere come fosse ben chiaro a tutti ( a partire dagli auditi) che la commissione Segre ha un chiaro indirizzo politico.
    Le sue frasi, dette in una commissione che si dovrebbe occupare del contrasto ai fenomeni d’odio tout court, sono davvero spettacolari: “Diverso è l’estremismo e l’odio islamico verso gli occidentali, ma non credo sia questo ciò che interessa in questa audizione”; “Non so se il dato possa rivelarsi di interesse in questa seduta, ma anche in questo caso, nel mondo delle periferie, dell’hinterland, dove per lo più sono dislocate famiglie di migranti o persone di origine maghrebina, le manifestazioni di odio politico verso gli occidentali sono quasi all’ordine del giorno”.

    Un caro saluto Prof.!

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  35. Caro Prof.,
    i miei ultimi commenti sono pieni di errori ortografici e grammaticali. Non avevo riletto il testo prima di inviarlo: errore che denota una odiosa sciatteria che cerco solitamente di evitare. Mi scuso con lei e tutti i lettori.

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  36. questo argomento dovrebbe farci suonare in testa dei campanelli d'allarme ma vedo tanta indifferenza verso un modus operandi pericoloso che ci ha portato ahimé al fascismo nel secolo scorso 😱

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