mercoledì 15 giugno 2022

Le conclusioni

Abbiamo parlato spesso dei lavori di una certa Commissione speciale da noi con affettuosa antifrasi definita "Commissione amore". Lo abbiamo fatto quiqui, qui e qui e su altri canali in altre occasioni. Dopo poco meno di un anno di lavori condotti come ho spiegato qui, la Commissione ha prodotto il suo documento finale, che dobbiamo esaminare in una (1) settimana, e trovate qui.

Pregherei chi avesse un po' di tempo a disposizione, magari perché disoccupato, o perché sospeso dal lavoro per i noti motivi, o (ma saranno pochi) perché in vacanza, di dare un'occhiata al documento e di dirmi che cosa ne pensa entro le 19 di oggi.

Alle 20 avremo la discussione (l'unica seduta di discussione in un anno di lavoro su un tema così controverso, a testimonianza del fatto che quello che interessa alla Commissione è semplicemente avvalorare una petizione di principio), e il 22 dovremo votare.

Non aggiungo altro.

Se ci siete, battete un colpo, e fatemi qui la vostra dichiarazione di voto.

38 commenti:

  1. Comunicazione di servizio: riesco a scaricare il documento direttamente dal canale Telegram, ma non usando il link qui sopra (e neppure copiando/incollando il link direttamente da Telegram), ho provato con due browser diversi e la connessione va in timeout con entrambi.

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    1. Non so come fare perché non riscontro il problema. In ogni caso, come ho detto più volte, se mi seguite, seguitemi, quindi do per scontato che siate anche su Telegram. Un uomo di mondo non dovrebbe esserne privo (cit.).

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  2. "Mucho texto" per non dire nulla.
    Si può odiare, ma non si può manifestare, non si sa come definire l'hate speech, si definiscono delle categorie di vittime, parziali e strumentali, si esprimono discreti stereotipi sugli "odiatori", poveri, analfabeti, di destra, poco preparati culturalmente, che a me pare già un discorso di odio in sé 😉, si insinua che chi si oppone, anche solo a parole, alle politiche sanitarie (e non) anticovid sia un odiatore, però si glissa sull'odio verso chi ha criticato o ha deciso di non sottostare a queste politiche, manifestato anche con dichiarazioni allarmanti e gravissime.
    Mi chiedo se ogni critica, anche motivata, a un gruppo ritenuto dal documento "target" sia automaticamente considerato odio e temo di sì, perché hanno deciso loro di cosa è giusto parlar male.
    Segnalo anche una lettura distorta e imbarazzante dell'art. 3 comma II Cost., che volutamente confonde l'obbligo di eliminare gli ostacoli economici e sociali alla piena partecipazione del cittadino, con il dovere di legiferare l'inclusione (!). Di Vittorio si starà rivoltando nella tomba...
    In definitiva un testo inutile, allusivo e pericoloso, quindi sarà approvato.

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  3. Ho letto il documento. Il fatto che si voglia far riferimento alle definizioni del politically correct anglosassone è già qualcosa di molto pericoloso e preoccupante.

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  4. • La dicotomia free speech e hate speech è fallace. Esiste solo il free speech (che include già l’hate speech così come il love speech).
    • Gli articoli citati del codice penale e civile nonché la possibilità di querela della parte offesa sono già ampiamente tutelanti.
    • Il fatto che questi “speech” vengano diffusi on-line è una invariante e non un aggravante (ci sono oggi come ci sono sempre stati prima).
    • La definizione di “categorie target” è uno strumento pericoloso che ogni governo potrà utilizzare a suo vantaggio. Paradossalmente anche i così detti no-vax sono “categorie target” oggetto d’odio (a pag 34 si parla di “sfiducia epistemica”) ma chi li tutela oggi ?


    Unico intervento normativo auspicabile: fare in modo che le piattaforme social siano soggette agli stessi diritti/controlli delle testate giornalistiche dato che oramai, decidendo arbitrariamente chi può pubblicare e chi no, sono responsabili del contenuto.

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  5. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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  6. Colpevole una lettura veloce di molto fumo, potrei aver frainteso, ma sembra che basti essere maggioranza per poter essere odiati a norma di legge. Ciò apre la strada alle più magnifiche iniziative. Da misantropo mi sento confortato, voterei sicuramente a favore.

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  7. Ho seguito l'argomento su questo blog e sugli altri canali ed ho ho letto le conclusioni del documento finale. Le sono grato per l'opportunità che mi dà di esprimere il mio pensiero in proposito. Se permanesse l'assenza di una definizione di discorso d'odio nell'ordinamento italiano sarebbe indice di buon senso ed intelligenza. Non dovremmo avere a che fare con un ulteriore reato di rilevanza europea .L'auspicio che venga inserito nel cosiddetto "principio di condizialità" per la concessione di fondi comunitari, mi sembra una non velata minaccia. Si minaccia anche l'istituzione di una nuova Autority, tanto sono poche!. Si parla di abominio delle Leggi razziali, ma l'abominio è la legge che impone l'adesione a delle opinioni. Si parla di nesso fra malessere sociale e utilizzo dei discorsi d'odio, ma quello che deve essere eliminatom è il disagio sociale, non le sue conseguenze. Si conclude con "fate presto" perché c'è la guerra. E quì mi viene in mente che le liste dei putiniani siano una istigazione all'odio nei confronti di coloro a cui viene attaccata questa etichetta (come d'altronde con i no vax).
    Gli autori di queste conclusioni sono pericolosi e lo dicono anche senza alcuna remora. Non li vorrei nemmeno come compagni di processione (come diciamo in campagna).
    Buon lavoro. Ha sempre tutta la mia fiducia.

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  8. leggiamo dalle conclusioni dello schema conclusivo di questa commissione che " la letteratura giuridica è concorde nel definire il discorso d'odio come una forma di incitamento all'odio e alla discriminazione che abbia come destinatario un soggetto o un gruppo appartenente a una categoria bersaglio, o target, in virtù di colore della pelle, etnia,religione, disabilità, sesso, identità di genere, orientamento sessuale ".
    Casualmente da queste categorie bersaglio manca chi in questo periodo è stato più discriminato, messo in liste di proscrizione, in definitiva limitato nella sua manifestazione dei diritti costituzionali, e non sto parlando di nuove lettere aggiunte al acronimo lgbtqia+, sto parlando di tutti quegli Italiani che si sono dimostrati critici delle politiche adottate dal governo in contrasto alla recente pandemia di Covid 19, delle scelte dell'unione europea in campo economico e ambientale, dell'intervento dei paesi europei nella recente crisi Ucraina e di chi ha deciso di fare attivismo in un partito di destra, come dai recenti fatti di Genova.
    Da questa definizione qualunque pamplet delirente dei gruppi terroristici che hanno insanguinato il nostro passato non
    verrebbe riconosciuto come discorso d'odio.
    Ma erano altri tempi del resto, oggi c'è internet e con esso l' odio on line che è terribile e pervade ogni bit presente su internet, o almeno a quanto dicono una lunga serie di associazioni indipendenti o meno che attraverso mappe, termometri, barometri, reti e altri strumenti dell'odio, monitorano e sorvegliano i discorsi d'odio e soprattutto chi li compie sui social e sui media tradizionali italiani.
    Ai miei tempi si chiamava dossieraggio, pratica che sta tristemente tornando di moda.
    Ma cosa ci dicono le piattaforme social riguardo al fenomeno ? almeno quelle che ci hanno degnato della loro presenza in questa commissione, su Youtube nel trimestre luglio-settembre sono stati rimossi 6,2 milioni di contenuti, tra questi i contenuti d'odio sono stati l'1,8 per cento e il 70 per cento del totale è stato è stato rimosso prima delle 10 visualizzazioni. Nel quarto trimeste del 2021 su instagram e facebook la diffusione di contenuti d'odio rappresentava rispettivamente lo 0,02 e lo 0,03 per cento, contenuti rimossi nel 96 per cento dei casi in maniera proattiva e automatica prima che venissero segnalati dagli utenti grazie alle intelligenze
    artificiali. Per metter in prospettiva questi numeri su 10 mila contenuti visualizzati 2, 3 sono contenuti d'odio, so che la dipendenza da internet e dai social media sia un problema reale , ma stando a questi dati quanto tempo deve passare un utente sui social per vedere un contenuto d'odio che verrà istantaneamente cancellato dal
    controllo automatico delle piattaforme ?
    Ma per esser sicuri visto la potenza infinita del mezzo internet , continuando a leggere dalle conclusioni " si rende necessario uno specifico intervento normativo " per limitare il discorso ( d'odio ) on line. Cosa che non farà altro che congestionare ulteriormente il nostro sistema giudiziario e limitare gravemente la liberta di parola nel nostro paese

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  9. La definizione di odio in apertura è troppo ristretta. Essa si incentra sulla sola identità individuale. Il pericolo, oggi come ieri, è invece l'odio ideologico e sociale. Per evitare il ritorno del nazional socialismo in Europa ne vanno indagate le motivazioni profonde. Il discorso (di odio o di amore che sia) segue l'idea, non viceversa,

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  10. Qualche breve considerazione sulla proposta di relazione, sperando che possa essere utile.
    Secondo la relazione “per aversi discorso d’odio, è necessario che esso abbia come destinatario un soggetto o gruppo appartenente una categoria target: rientrano dunque in questa categoria i messaggi che stimolano, incoraggiano e incitano all’ostilità, alla discriminazione, all’odio e alla violenza contro membri di particolari gruppi minoritari”.
    In tal modo si legittima l’idea - di matrice prevalentemente americana – che non possa esistere incitamento all’odio se non verso minoranze, ed è conseguentemente esclusa ogni forma di prevenzione e repressione di tali fenomeni se posti in atto, ad esempio, da organizzazioni come Black Lives Matter o similari contro i bianchi. Un approccio politico e prima ancora culturale tipico della sinistra.
    La relazione ribadisce a più riprese che il contrasto ai discorsi d’odio non deve comprimere la libertà di espressione, anche perchè “dalle audizioni è emerso che si è certamente sempre liberi di odiare e che il sentimento d’odio va distinto dai discorsi d’odio”.
    Tuttavia nelle conclusioni si afferma la necessità di un “intervento normativo urgente” con il quale “il Parlamento italiano promuova l’introduzione di strumenti normativi specifici relativi all’odio online e alla regolazione della rete”. Molto pericoloso quest’ultimo riferimento alla “regolazione della rete”, ma anche l’introduzione di una nuova figura di reato non sembra rispondere ad esigenze repressive di questi comportamenti, già ampiamente soddisfatte dal codice penale vigente, quanto alla volontà politica di varare un’ennesima norma-manifesto (che era peraltro già in parte configurata dall’art. 4 della proposta di legge Zan).
    Si invoca poi l’istituzione di un’Authority indipendente, proposta molto discutibile, giacchè potrebbe spostare in capo a questo nuovo organismo poteri di controllo su temi come la libertà di espressione, che hanno rilievo costituzionale e dovrebbero spettare al Parlamento.
    In generale, la relazione sembra risentire della esigenza di contemperare il formale rispetto del principio costituzionale sancito dall’articolo 21 (rimarcata soprattutto nella prima parte), con la palese volontà di prefigurare interventi normativi di natura preventiva e repressiva (le quali si potrebbero tradurre in forme pericolose di controllo e limitazione del libero pensiero), che prevale nettamente nel capitolo sulle conclusioni.

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  11. Non sono in possesso degli strumenti per poter contribuire fattivamente alla discussione, vorrei cogliere l'occasione solo per ringraziarla del suo lavoro nelle istituzioni e per esprimere la mia piena soddisfazione per come lo ha svolto, e per l'attenzione che non ha mai fatto mancare ai suoi e-lettori.

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  12. PREMESSA. Purtroppo ho visto tardi il tweet e gli impegni non mi permettono di superare pagina 20.

    Già dalla fine della prima pagina mi pare evidente una confessione: gli ultimi governi hanno manifestato apertamente odio nei confronti miei e dei tanti che l’hanno pensata come me sul pandemioide. Grottesco che poi a pag. 16 si segnali che «il» Covid [sic] avrebbe piuttosto risvegliato sentimenti antiebraici: è vero, ma perché solo antiebraici? La covid ha risvegliato molteplici manifestazioni del fascismo latente nella maggior parte degli italiani e sorvolare su ciò, attenendosi a quanto si legge nel documento, è una confessione d’odio nei confronti delle vittime delle discriminazioni di questi anni. Il resto della prima pagina trasuda altrettanto odio: banalizza, per l’appunto, una questione complessa e abbonda di stereotipi, classificazioni arbitrarie, pregiudizi ecc.

    L’«anche solo potenziale» di pag. 2 fa venire i brividi perché ovviamente si presta a interpretazioni soggettive.

    La nota n. 7 contiene leggere imprecisioni e costituisce di per sé un’excusatio non petita.

    A pag. 5 si insinua che il livello delle denuncia sia troppo basso, ma ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli avvocati sconsigliano di procedere a denuncia perché, appunto, il caso non sarebbe penalmente rilevante; così messo, quindi, sembra un incitamento a perseguire a ogni costo le manifestazioni d’odio, col risultato probabile d'innalzare inutilmente il livello di scontro (odio?) e quello certo d’intasare ulteriormente la Giustizia.

    Una riflessione: l’odioh è una diretta conseguenza della globalizzazione forzata, anzi, andrebbe assunto come indicatore infallibile, il globalaizéscion cheipiài; se i popoli e le singole persone fossero lasciati in condizione di scegliere con chi condividere la propria vita e a che velocità fondersi con gli altri, ogni società si ritroverebbe a gestire i propri piccoli odih e non si rischierebbe di creare un mostro informe in cui tutti accusano tutti di tutto e la comunicazione umana diviene impossibile.

    Il documento (o almeno la parte che ho letto) mi sembra pertanto una sintesi – per fortuna apparentemente poco pragmatica – della strategia volta a trasformare un indicatore altrimenti piuttosto innocuo in uno strumento di appiattimento culturale e disumanizzazione strisciante. In sintesi esso ci dice che per combattere l’odioh ci vuole più odio.

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    1. Proposto emendamento per pag. 2, grazie. Sei sciroccato, ma sempre brillante (su Twitter non rendi bene, meglio se torni qui).

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  13. il mio voto è NO.
    Totale solidarietà al nostro Senatore per il lavoro fatto in questa commissione di vipere.
    Non parlano dell'odio che circola verso i fascioleghisti, verso chi è per la libertà di scelta nelle cure, per chi è per la sovranità prevista dalla Costituzione, per la Pace e la fine del conflitto, ...
    e se soprattutto et en fin contro il Cristianesimo e i cristiani.
    Che fare?
    Un Appello Manifesto contro questo vademecum orwelliano
    per raccogliere le adesioni di intellettuali, esponenti della società, cittadini?

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    1. Non so se potremo votare "no". Sto cercando di indirizzare su un'astensione almeno le forze che si erano astenute al tempo della mozione.

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  14. Da profano, mi accingo a fare qualche banale considerazione di metodo.
    In tutta questa vomitevole follia, noto una semplice contraddizione di fondo: perché questo angoscioso accanimento se, come emerge più volte dal testo del documento, non si ha la minima idea dell'entità del fenomeno in analisi visto che manca la materia prima (i dati)?
    La curiosità (a maggior ragione se ossessiva come mostrato da questi poveri fanatici) che mi porta a studiare più approfonditamente un fenomeno, non dovrebbe scaturire dall'osservazione di un'anomalia? E la condizione necessaria affinché un'anomalia possa essere considerata tale, non implica un'accurata analisi delle serie storiche?
    Quindi, tornando a bomba, in assenza di dati com'è possibile individuare una tendenza e quindi relativizzare il fenomeno in questione?
    A me pare che si vogliano combattere i fenomeni d'odioh, finora non solo concettualmente indefiniti e giuridicamente indefinibili ma, ancor peggio, mai correttamente misurati e, quindi, PRESUNTI (!), incentivando il vittimismo, dando luogo al paradosso dei paradossi metodologici, della serie: "Chi cerca, trova!".
    Mi ricorda il fantomatico indice dei contagiiiih: mai cercato nulla con un simile accanimento (cosa che implica l'assenza di qualsiasi confronto col passato e quindi l'impossibilità di misurare il fenomeno in termini relativi) ma... articoli a diciotto colonne con numeri su numeri sparati a caso. #madechestamoaparlà??
    Se voglio farmi un'idea di un qualsiasi fenomeno, non posso prescindere dalla scelta di un intervallo temporale sufficientemente ampio, da un indice standardizzato e da una rigorosa invariabilità del sistema di raccolta dati e di quella dei fattori ambientali condizionanti.
    Già l'alibi dell'under-reporting e dell'under-recording (ma "under" rispetto a che!?) in aggiunta alla patetica elemosina di vittimismo (cioè i patologici incentivi a segnalare di essere stati vittima di reati d'odiooooh) ad ingolfare i già ingolfati tribunali, non sembra ispirare nulla di trasparente.
    Per non parlare del paternalismo rivoltante: abbondano locuzioni o termini come "educazione", "Mappa dell'intolleranza", "Barometro dell'odio", "Codice di condotta dell'UE", "Buon samaritano" e porcate simili.
    Rilevante (e rivoltante) il fatto di volersi a tutti i costi intrufolare nelle scuole e nelle università, a dimostrazione della fame (con tanto di bava alla bocca) di bambini e ragazzi da indottrinare per garantirsi un futuro di servi esecutori.
    Prima si servono dei social per infondere in loro sentimenti e istinti viscerali quali, appunto, l'odio per il prossimo, il mercenarismo, nonché per bombardarli di sesso, sesso e ancora sesso fin dalla tenera età; poi fanno di tutto per raccogliere i dati derivanti da ciò che hanno preventivamente e meticolosamente seminato per poi, una volta brillantemente impacchettati e dati in pasto all'opinione pubblica, usarli come scusa per censurare il dibattito social già smisuratamente orientato via bot/troll.
    La direzione è chiara da tempo, come da te ampiamente previsto. E mi pare continui ad emergere con sempre più violenza il triangolo cooperativo tra corporation, magistratura e governi "democratici" col solito scopo di disumanizzarci, standardizzarci, minacciarci e controllarci ossessivamente.
    Sono profondamente disgustato, ma anche incazzato e motivato!
    Mi fanno pena.

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  15. Diverse le aporie...

    Già nel CAPO 1.

    PARAGRAFO 3°: «quando dal desiderio si passa all’azione [...] subentrano le responsabilità» già basterebbe a rimandare la questione al codice penale italiano;

    PARAGRAFO 4°: per ognuna delle «categorie percepite come "altre", "diverse", "deboli", "minoritarie"» occorre riflettere:

    A) chiede di diventare categoria "protetta"? se sì, è da escludersi che sia, psicologismo per psicologismo, narcisismo, o subdolo proselitismo?

    B) se si asserisce che gli odiatori vogliano le loro opinioni siano presuntivamente, «largamente condivise» (PARAGRAFO 5°), allora anche lo strumentale piagnisteo di un gruppo non effettivamente discriminato sarebbe, o potrebbe essere, mosso da istanze di odio.

    C) percepite da chi? ogni risposta che cerchi come bersaglio degli odiatori, non fa che perseguire un’altra minoranza, e creare un’altra vittima, gonfiare un fenomeno, come quello dell’odio sociale, che forse conviene monitorare, non censurare, ammesso e non concesso che censura, o anche solo autorizzazione, siano compatibili con l’articolo costituzionale 21.

    PARAGRAFO 6°: la lotta alla discriminazione, portata alle estremo, può risolversi nell’induzione al conformismo, persino della «affiliazione politica», con evidente propaganda di un partito unico.

    PARAGRAFO 7°: se «manifesta» deve essere la «volontà di incitare all’odio» fattualmente violento, però a «rischio anche solo potenziale» ma con «finalità che non è sempre facilmente "misurabile"», resta il sospetto che si voglia, in modo inconcludente se non controproducente, sradicare un sentimento, secondo una brutta copia, in minore, del "trattamento Ludovico".

    Inoltre, dal CAPO 1.1

    PARAGRAFO 1°: se «soprattutto a livello sovranazionale» (Strategia e Piano d’azione ONU del 2019) risulta possibile solo «una definizione indicativa e non vincolante» (PARAGRAFO 3°) del discorso d'odio, perché dovrebbe esserlo a livello nazionale?

    PARAGRAFO 4°: si vuole distorcere la «Raccomandazione di politica generale n. 15 della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza» come già fatto con il green pass, con una contraffazione perpetrata a livello di legislazione nazionale?

    PARAGRAFO 2°: forse «bilanciare il diritto di parola con il diritto alla tutela della dignità umana» è un esercizio fuorviante e pleonastico: il la parola è parte della dignità umana, e la parresia lo è praticamente in toto.

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  16. Concordo con quanto scritto da altri commentatori sopra .
    Determinato il diritto all'odio , all'amore ed il diritto alla libertà di espressione solo l'azione giuridica del fare (cioè commettere un reato penale circoscritto e definito con una azione fisica ) può portare alla definizione di una fattispecie di reato .
    Se non vi è azione non vi può essere azione giuridica che possa essere definita senza aprire la porta all'arbitrio ed alla conseguente società oppressiva .
    Il documento vorrebbe definire dei principi di diritto per "prevenire" cioè avere una specie di I.A. della "precrimine" di Minority Report .
    E questo anche nel film risulta sbagliato .

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  17. “(…) per aversi discorsi d’odio, è necessario che esso abbia come destinatario un soggetto o gruppo appartenente una categoria target (…)”.
    Domande:
    1) chi decide quali sono le categorie target? (il che presuppone un riconoscimento politico a monte, di per sé arbitrario);
    2) chi non appartiene ad una categoria target (quindi privo di copertura politica) può essere massacrato serenamente?;
    3) chi decide se il “target” appartiene a categorie percepite (da chi?) come “altre”, “diverse”, “deboli”, “minoritarie”?
    4) I cosiddetti No-vax non sono “altri”, “diversi”, “deboli”, "minoritari", per cui sono semplicemente delle merde odiabili a piacere?
    5) se l’odio è contro gli indifferenti, che non sono altri, diversi, deboli o minoritari, ci possiamo finalmente sfogare un po’?... 😊

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  18. Causa giornata lavorativa più che intensa, ho letto piuttosto in verticale (e mi scuso) il documento, limitandomi alla ricerca di riferimenti giurisprudenziali. Se non erro, manca qualunque riferimento all'applicazione giurisprudenziale recente del concetto (pericolosissimo) dei discorsi d'odio.
    Mi limito a segnalare, se utile, il seguente stralcio della motivazione di Corte Cost. 12/07/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 12/07/2021), n.150: "casi egualmente eccezionali, tali da giustificare l'inflizione di sanzioni detentive, potrebbero ad esempio essere anche rappresentati da campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della - oggettiva e dimostrabile - falsità degli addebiti stessi. Chi ponga in essere simili condotte - eserciti o meno la professione giornalistica - certo non svolge la funzione di "cane da guardia" della democrazia, che si attua paradigmaticamente tramite la ricerca e la pubblicazione di verità "scomode"; ma, all'opposto, crea un pericolo per la democrazia, combattendo l'avversario mediante la menzogna, utilizzata come strumento per screditare la sua persona agli occhi della pubblica opinione. Con prevedibili conseguenze distorsive anche rispetto agli esiti delle stesse libere competizioni elettorali.".
    Vero che in questa sentenza la Corte discute del delitto di diffamazione a mezzo stampa (quindi con "target", come si dice in maniera orripilante, ben individuato nella o nelle singole persone offese dal reato) ma il principio espresso mi sembra meriti approfondimento (vale la pena leggere tutta la sentenza).
    Ovviamente, il "target" è deciso dai "buoni", come dimostra lo pseudo articolo giornalistico al seguente link: https://www.ilgiornale.it/news/cronache/speranza-ha-covid-crepi-lodio-no-vax-si-riaccende-rete-2042803.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1655297441
    Ho trovato molto interessante anche l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale Roma, 23/02/2020, (ud. 23/02/2020, dep. 23/02/2020), con una ricca premessa sul quadro normativo e le applicazioni giurisprudenziali in materia di diritto alla libera manifestazione del pensiero e suoi limiti, "in particolare in relazione ai messaggi di incitamento all'odio e alla discriminazione": troppo lunga da copiare e incollare qui, riporto solo un brano delle conclusioni: "Facebook non solo poteva risolvere il contratto grazie alle clausole contrattuali accettate al momento della sua conclusione, ma aveva il dovere legale di rimuovere i contenuti, una volta venutone a conoscenza, rischiando altrimenti di incorrere in responsabilità“. Viene data anche rilevanza giuridica alle “Condizioni, agli Standard della community e ad altre condizioni e normative applicabili all'uso di Facebook da parte dell'utente”.
    Auspico di aver potuto contribuire con qualcosa di utile.

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  19. “I contenuti rimossi (…) sono stati identificati in maniera proattiva ed automatica prima ancora che venissero segnalati dagli utenti tramite le tecnologie di intelligenza artificiale”.
    Domande:
    • chi programma l’intelligenza artificiale? I software di questi programmi non dovrebbero essere pubblici?
    • la censura comminata tramite l’intelligenza artificiale non è una sorta di tribunale speciale, che scavalca le stesse funzioni della magistratura ordinaria?

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    1. Indubbiamente. L'intelligenza artificiale è quella che ha rimosso un post Facebook perché conteneva la congiunzione "checché", ritenendo che significasse altra cosa (senza accento, che non scrivo altrimenti mi chiudono il blog). D'altra parte, però, pur con questi falsi positivi, questo tipo di algoritmo è quello che fa sì che la permanenza di contenuti offensivi online sia veramente ridottissima, il che inficia totalmente l'argomentazione della farneticante relazione conclusiva.

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  20. Scusate la veloce stesura ma, dato il poco tempo, mando queste mie note Grazie per tutto Alberto

    I discorsi d’odio sono un tema estremamente scivoloso perchè tutta la teoria è basata sull’ipocrisia e la strumentalizzazione, fatta essenzialmente da gruppi di potere nei confronti di chi il potere non lo possiede.
    In estrema sintesi a pag 1 e poi 41 si distingue tra libertà di odiare che non equivale a libertà di manifestare espressioni d’odio, cioè discorsi d’odio. Ma questo che significa?
    Un sentimento se esiste deve trovare le parole e i mezzi per essere espresso, non può essere cancellato o represso, se no è la violenza del potere che non accetta critiche.
    La distinzione tra free speech e hate speech è un non senso. Se c’è libertà di espressione deve essere sostanziale per il bello e il brutto, per il buono e il cattivo, per il giusto e lo sbagliato.
    Ci sono già strumenti per i reati penali pag 4
    Definire i possibili e infiniti target è un’azione discrezionale che serve a coprire l’unico target che non deve essere mai oggetto di discorsi d’odio, chi ha il potere.
    La difficoltà nel definire i discorsi d’odio ha come effetto... portare tutti al silenzio

    Infine la diffusione dei discorsi d’odio e le cause sociali (pag 33 e seguenti) rappresentano la soluzione, perchè esiste un vuoto culturale e valoriale che la frammentazione in infiniti target non colma, ma anzi aumenta.
    Nel deserto dei valori e nella mancanza delle espressioni di amore si genera il mostro dei discorsi d’odio che, altrimenti, sarebbe solo una sciocca espressione di chi non ha nulla da dire

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  21. Arrivo sul filo di lana ma anche la mia dichiarazione di voto è un secco NO. Proprio tempo fa avevo fatto un ragionamento con dei cari amici (diversamente etero) su questo tema. Tutti abbiamo concordato nel ritenere che il nostro ordinamento giuridico copre e tutela i reati che qui si vogliono far passare come "nuovi e specifici". Quando si vuole arrivare a normare i comportamenti, a questo livello di dettaglio, si percorre un sentiero decisamente pericoloso. Una delle nostre riflessioni, che ha acceso il dibattito tra amici, è stata questa: cercando di tutelare la "presunta" vittima si pone a carico dell'accusato l'onere della prova (inversione dell'onere della prova, proprio come nel decreto penale di condanna -un'altra porcheria introdotta da qualche ... (BIP: mi auto censuro).
    Questo in giurisprudenza viene chiamato probatio diabolica.
    Per colui che viene accusato di un "crimine d'odio" potrebbe essere impossibile dimostrare di non aver commesso il fatto.
    Sarebbe un nuovo obrobrio giuridico!
    Un abbraccio, Prof.

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  22. Partendo dalle conclusioni: a pagina 41, capoverso 4 è scritto:
    "La letteratura giuridica è concorde nel definire il discorso d'odio"
    A pagina 2, c 5 il consenso della dottrina è solo tendenziale, senza definizione univoca, e al c 6 recisamente non conosce definizione univoca.
    Le conclusioni sono pertanto sconfessate dalle premesse, e non solo in questi punti: en passant, si menzionano le differenze fra l'approccio degli Stati Uniti riguardo la libertà di pensiero (p 12, c 1) e quello europeo, sottolineandone l'opposizione (p 12, c 2: "il costituzionalismo europeo, invece, si fonda sulla tutela della dignità della persona e del principio di non discriminazione"); si evita di analizzare il parere della corte costituzionale italiana (p. 13, c 3: "nel possibile contrasto fra libertà di manifestazione del pensiero e pari dignità dei cittadini, va data preminenza a quest'ultima solo in presenza di condotte che disvelino una concrrta pericolosità per il bene giuridico tutelato"), che non sembra conforme ne all'uno ne all'altro dei due "costituzionalismi" prima presentati; e infine si ignora il resto del mondo.
    Il preambolo parte indicando una necessità di difficile interpretazione: riguardo l'odio (p 1, c 3)
    "ciò che interessa ai nostri fini non è il sentimento in se ma i limiti necessari in un ordinamento per non venirne consumato interamente". il concetto di limitazione di un sentimento, necessaria al fine di evitare il consumo di un ordinamento, non è indagato oltre.
    Altre dichiarazioni postulano che (p 1, c 5) il discorso d'odio abbia l'effetto di compromettere il sentimento di sicurezza e di libertà, ..., inducendoli a pensare ..., veicolando l'idea che le opinioni alla base del discorso d'odio siano largamente condivise, e sia (p 2 c 2) ai danni di un individuo o di un gruppo di individui a causa dell'appartenenza percepita. Quindi, il discorso d'odio (p 2 c 4) manifesta volontà di incitare all'odio; un incitamento che sia idoneo a causare atti di odio e violenza; con rischio anche solo potenziale.

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  23. Queste ipotesi, parzialmente condivise da una raccomandazione ECRI (p 3 c 1) non sembrano condivise dal documento Strategia Onu 2019 (p 2 c 7), che parla di "qualsiasi tipo di comunicazione, ... linguaggio peggiorativo", ma non contempla percezioni, sentimenti, volontà, istigazione, promozione, incitamento.
    Il documento usa continuativamente la parola "discriminazione", che di rado appare nei documenti giuridici citati, e che il testo dello schema propone come sinonimo di altre, senza che sia fornita prova (p 4 c 4): "terzo comma art. 2 d.lgs. n215 2003: comportamenti indesiderati ...", che lo Schema commenta affermando "Dunque, anche civilmente le parole in odore di discriminazione sono considerate l'equivalente ..."
    Lo Schema converge finalmente al punto di interesse: una nuova disciplina dei media online, i quali sono (p 20 c4) "facilitatori dell'odio online", con l'obiettivo di crescere (p 6 c4) "una nuova generazione di cittadini digitali", all'interno di un quadro europeo che non è ancora delineato (p 10 c4) la commissione sta lavorando a un'iniziativa legislativa per estendere l'attuale elenco dei cosiddetti "crimini europei" all'interno dei trattati, includendo i discorsi d'odio e i crimini d'odio", con la "possibilità di modificare l'articolo 83 del TFUE per inserire anche il reato di incitamento all'odio", e con l'obiettivo di perseguire i crimini ad personam (p 8 c 2), in quanto la valutazione del reato deve dipendere da "modo in cui la comunicazione è effettuata, ..., numero delle persone cui è rivolta l'informazione, ... posizione e qualità ricoperta dall'autore"; e dando per scontato che qualunque definizione venga data oggi, potrà essere cambiata, come già avvenuto, in quanto (p3 c2) "la raccomandazione del 2015 amplia in modo significativo le tipologie dei gruppi ritenuti più vulnerabili".
    In definitiva, lo Schema ha come obiettivo il controllo delle comunicazioni online, sotto l'egida del digital Service Act, in un quadro normativo senza definizioni, e partendo dal rigetto della situazione legislativa italiana, i cui attori sono definiti inadeguati, e devono essere rieducati (p 4 c 5 e seguenti) "Incongruenza tra le norme contro la discriminazione... disparità di trattamento", "difficoltà del soggetto pubblico che riceve la denuncia ... (under recording)", "Mancanza di adeguata formazione professionale".
    Per completare il quadro, il discorso d'odio dovrà avere la precedenza su altri reati, evidentemente di minor importanza: perchè se le sentenze, di qualunque tipo, sono lente, (p 4 c 8 e seguenti) "l'intervento a 5 o 7 giorni dell'Autorità giudiziaria è completamente inutile e lo diventerà sempre più a seguito della diffusione dell'intelligenza artificiale": hate speech innanzi tutto.

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  24. Non essendo in grado di discutere in punta di diritto, mi limito ad osservare che mi pare un pastone pieno di vuoto, a che però lascia all'arbitrio dell'accusa (o del Potere, e chiedo scusa per la genericità di tale affermazione) qualunque iniziativa repressiva, purché riesca a presentare come "odio" qualsivoglia esternazione a proposito delle categorie di volta in volta qualificate "minoranze".
    Del tutto arbitrario il confine tra discorsi d'odio e incitamento all'odio.
    Qui mi fermo per rispetto del limite orario indicato, ma dubito sarei riuscita a dire qualcosa di meglio anche se mi dedicandomi di piú e prima.
    Grazie per tutto il fiele che avrai ingoiato in tante riunioni.

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  25. Rientro tra coloro che non hanno avuto molto tempo per esaminare il tutto.
    Cominciamo dalle conclusioni. Suggestioni in purezza. La frase "solo dove libertà, dignità ed eguaglianza, vivono insieme, allora può vivere lo stato di diritto".
    Lo scritto inizia con un problema definitorio e lì termina (cfr. p. 44, in fine, con la richiesta di una definizione) con la richiesta di una definizione "di hate speech che permetta di contrastare efficacemente un fenomeno che può erodere le basi della nostra democrazia".
    Di qui la domanda: in 44 pagine di conclusioni, che tipo di proposte sarebbero portate? Ma - soprattutto - quale sarebbe il contenuto di hate speech?
    Proviamo a orientarci.
    A p. 2 riportano che la strategia Onu definiva discorso d'odio "qualsiasi tipo di comunicazione in forma di un discorso, di uno scritto o di un comportamento in riferimento o a un gruppo di persone sulla base di fattori di identità quali religione, etnia, nazionalità, razza, colore discendenza, o altri".
    Quello che mi ha colpito è che:
    - la selezione proposta dall'ONU, oltre che amplissima, viene intesa in maniera fattualmente discriminatoria, giacché, ad esempio, si ritiene di dover proteggere qualcuno contro l'islamofobia, ma non contempla - ad es - la tutela della religione cristiana;
    - ragionando a contrario, rimangono tanti altri soggetti da "odiare" in modo lecito.
    In proposito è sinistro come a p. 13 l'odio sarebbe associato a espressioni il cui intento sarebbe mostrare "disagio sociale, malcontento, un dissenso politico".
    Il richiamo al dissenso politico assume - ad avviso di chi scrive - una connotazione piuttosto sinistra, anche in relazione al nome dato alla Commissione omologa presso la Camera dei Deputati e alla possibilità che il pretesto dell'hate speech sia utilizzato per legittimare forme repressive non allineate con il conformismo. Ed allora, nel momento in cui i "dissidenti" potranno essere considerati come esecrabili, ci si chiede chi possa proteggerli dalla stigmatizzazione conformista. Mi viene sempre in mente - in proposito - più che la banalità del male, "l'istruttoria" di Peter Weiss, laddove rappresenta quello che resta (umanamente) degli esecutori dopo il crollo dell'ideologia dominante pro tempore (quella nazista), ovverossia un'umanità che se prima eccelleva nel mostrare zelo, soddisfazione, sinanco piacere nella esecuzione dei dettami del governo (nazista), poi, nel dopoguerra, si ritrovava a negare tutto, a protestare la propria innocenza, estraneità, osservanza degli ordini. Ecco, mi sembra che l'attribuire rilevanza a un qualcosa di così evanescente contenga in sé il rischio di aggravare fratture, suddividere la società in "buoni e cattivi", esiliare la ragione in favore della "pancia".
    Ripeto, sono solo impressioni, ma - in presenza di più tempo mi divertirebbe approfondire.

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    1. Mi sono portato avanti con il lavoro. Ho convertito con OCR il testo e ho fatto una compilation di 2200 pagine da 60 mega circa di conclusioni + (quasi) tutti i verbali e i materiali acquisiti.

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    2. Sarebbe enormemente utile la distribuzione delle scansioni di testo. Le sarebbe possibile fornire almeno il testo dello Schema in discussione?

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  26. Tranne in un passo nelle prime pagine, ovunque vengano elencati, fra gli esempi dei motivi di discriminazione ricorrono quelli razziali, di genere, religiosi etc. Mancano sempre i motivi politici che a mio modesto avviso andrebbero esplicitamente inseriti perché, posto che l'arma sarà comunque messa in funzione, forse, in questo modo, potrà anche essere utilizzata per autodifesa.
    Grazie infinite per il lavoro svolto

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  27. Per dirla in due parole, tutto ciò mi ricorda nella storia romana il "crimen lesae maiestatis populi Romani", categoria molto nebulosa, mal definita e mal definibile che consentiva di imbastire processi politici a volontà. Non mi piace e mi preoccupa

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  28. Personalmente mi sembra di rivedere il percorso che ha portato all'introduzione del passaporto verde.
    Ci sono continui riferimenti alle normative europee (nel più classico dei "C'È LO CHIEDE L'EUROPA"), quindi si denota la volontà di sottostare anche questa volta all'ideologia europea, con l'aggravante di voler inasprire al massimo le varie raccomandazioni UE, incardinando i presunti reati d'odio nella Costituzione.
    Ovviamente è chiara la volontà di orientare l'odio in specifiche direzioni, quelle consentite a ibuoni™ e quelle criminali di qualsiasi persona la pensi diversamente dal pensiero unico.
    In quest'ottica andare a colpire i social e la rete è la logica conseguenza della suddetta volontà, perché la rete, a differenza delle redazioni dei giornaloni, per il momento è uno spazio di espressione più libero e quindi più pericoloso per determinate élite.
    Il tentativo di ripetere la Storia è chiaro, si vuole reintrodurre il reato di opinione sotto mentite spoglie ed in in nome dell'ennesima "buona causa". Purtroppo credo che il tentativo andrà a buon fine e verrà stabilito per legge chi è cosa si potrà odiare (diranno che è libertà di espressione), e chi e cosa non si potrà odiare (cioè non si potrà criticare nemmeno civilmente).
    Per quanto mi riguarda farò una scelta drastica.

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    1. Ops! Ci sono due refusi "... CE LO CHIEDE L'EUROPA..." e "...chi e cosa si potrà odiare..."

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