A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i princìpi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti dell'Unione europea, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica dell'Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale.
Il regolamento lascia un margine piuttosto ampio, consentendo di formulare princìpi e linee di indirizzo anche su indirizzi generale del Governo, e il Governo, ai sensi dell'art. 7(1) della L. 234/2012 è tenuto a osservare l'indirizzo espresso dal Parlamento, e, se non lo fa, è tenuto a spiegare perché non lo ha fatto, ai sensi dell'art. 7(2). Naturalmente questa è la teoria. Ma non esprimere alcun indirizzo significa non creare un presupposto essenziale perché questa teoria venga tradotta in pratica, laddove lo si ritenga necessario. Per esempio, sarebbe interessante andare a vedere se e che cosa disse la Commissione VI del Senato quando le passò per le mani il bail in. Quello che sto cercando di evitare, nel mio piccolo, è che il Governo vada in "Europa" senza un indirizzo parlamentare cui attenersi, perché questa prassi crea il rischio di spiacevoli equivoci e la certezza di non potersene nemmeno lamentare (oltre che di non potervi porre rimedio). La Commissione che mi onoro di presiedere, dopo un esame approfondito, ha ritenuto di esprimersi all'unanimità - nota bene - nel modo che qui vi riporto. Aggiungo al testo alcuni collegamenti ipertestuali che la necessaria formalità degli atti parlamentari mi ha impedito di inserire a corredo della risoluzione, della quale ero il relatore - cioè quello che l'ha scritta. Molti di questi collegamenti, è utile che lo sappiate, mi vengono da voi. Lo scambio fra me e la mia community, cioè voi, continua. Io non ho solo due occhi: grazie a voi ho gli occhi di Argo e le orecchie di Dioniso, e se non sono ovunque, sono però sufficientemente quasi ovunque. Ma non ditelo a nessuno...)
Legislatura
18ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 104 del 11/04/2019
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA
COMMISSIONE SUL DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2018) 135 DEFINITIVO (Doc.
XVIII, n. 14)
La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in
titolo, considerato che:
a)
la proposta di
direttiva si propone di "incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei
crediti deteriorati nell’Unione eliminando gli ostacoli al trasferimento
dei crediti deteriorati da parte
di enti creditizi a enti non creditizi, garantendo al tempo stesso la tutela
dei diritti dei consumatori", obiettivo da realizzare fra l’altro (i)
armonizzando la normativa in materia di acquisizione e gestione dei
crediti, allo scopo in particolare di
promuovere la dimensione transfrontaliera di queste attività; (ii) definendo
una procedura comune accelerata di escussione extragiudiziale delle garanzie,
con l’intento in particolare di uniformare fra gli Stati membri i tassi di recupero
delle esposizioni deteriorate,
sulla base del presupposto che diversi tassi di recupero
possano incidere sui costi di finanziamento e quindi falsino la concorrenza fra
imprese sul Mercato Unico;
b)
l’intervento si
colloca nel quadro del "Piano di azione per affrontare la questione dei
crediti deteriorati in Europa" approvato dal consiglio ECOFIN dell’11
luglio 2017 e comunicato con la "Comunicazione al Parlamento europeo, al
Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo
a al Comitato delle regioni sul completamento dell’Unione bancaria" (COM (2017)592 final dell’11 ottobre 2017). Più
specificamente, la proposta di direttiva interviene sui punti (ii)
"riforma della disciplina in
materia di [...] recupero dei crediti" e (iii) "sviluppo di mercati
secondari delle attività deteriorate" del piano di azione;
c)
alla fine di gennaio
2019 il Presidente della Commissione ECON del Parlamento europeo è stato
informato dalla Commissione europea del mancato accordo politico sul Titolo V
"Escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie" in sede di
Consiglio Economia. Il presidente della Commissione ECON ha sottoposto la
questione ai coordinatori dei Gruppi politici, che a inizio febbraio hanno
deciso a maggioranza di procedere scorporando il Titolo V dalla proposta di
direttiva. Il Parlamento ha informato le altre Istituzioni di questa scelta e
si è provveduto a modificare la proposta originaria eliminando il Capo V. Il Parlamento europeo ha quindi discusso
solo la parte residua della proposta, quella relativa ad acquirenti e gestori
di crediti, rinviando alla prossima legislatura la discussione sullo strumento
unico di escussione extragiudiziale accelerata;
d)
nel frattempo, il 13
marzo 2019 il Parlamento ha approvato in prima lettura e contestualmente
trasmesso al Consiglio europeo per la definitiva approvazione, nel quadro del
procedimento legislativo ordinario, la proposta
di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica
il regolamento 575/2013/UE (Capital Requirements Regulation, CRR)
per quanto riguarda la copertura minima delle perdite su esposizioni
deteriorate (COM(2018)0134), proposta che in particolare introduce il
cosiddetto calendar provisioning,
ovvero uno schema di accantonamenti progressivi di capitale a fronte delle
esposizioni deteriorate, distinto fra esposizioni garantite e non, fino alla
concorrenza del 100 per cento delle esposizioni stesse, il cui scopo dichiarato
è quello di scoraggiare "strategie attendiste" nella gestione delle esposizioni
deteriorate da parte delle aziende di credito;
e)
la proposta di
modifica COM(2018) 134 condiziona
significativamente le strategie
degli operatori nel mercato di cui la
proposta di direttiva COM(2018) 135 si propone di incoraggiare lo sviluppo;
si pongono pertanto due ordini di
problemi: uno relativo al rapporto tra le fonti normative in quanto il
regolamento, direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri,
dovrebbe collocarsi a valle di una direttiva che abbia definito gli obiettivi
complessivi che l’Unione si prefigge in
un determinato ambito; l'altro
concerne la coerenza logica in termini più squisitamente economici, in quanto
regole che forzano alla vendita conducono in re ipsa a un cosiddetto
"mercato del compratore", distorcendo al ribasso
i prezzi, in contraddizione con il principale obiettivo esplicito della
proposta di direttiva, quello di favorire un aumento dei prezzi di collocamento
delle esposizioni deteriorate (si veda in particolare il considerando (7) della
proposta), come già osservato nel considerando
(c) della risoluzione approvata dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato il 10 dicembre 2018 in merito alla proposta COM(2018) 134, che invitava
altresì a esaminare analiticamente gli effetti di questo approccio duale
sul sistema bancario italiano;
f)
il rischio di dare
vita, anche se come effetto non voluto, ad un "mercato del
compratore" potrebbe riportare all'attenzione il progetto, da più parti
ventilato e comunque meritevole di attenzione, di affidare ad un ente pubblico
l'acquisto e la gestione dei crediti deteriorati, anche in qualità di player non esclusivo del mercato che si
intende creare: in tale prospettiva sarebbe opportuno una discussione
sull'opportunità di lasciare facoltà agli Stati membri di procedere
autonomamente o di inserire tale decisione in un quadro armonizzato europeo,
oppure di creare un soggetto europeo;
g)
a tal riguardo, si
rileva che l’approccio definito nel "Piano di azione" (COM(2017)
592), in corso di realizzazione con i citati interventi successivi, incluso
quello in titolo, si basa sul presupposto che elevati stock di esposizioni deteriorate limitino la capacità del
sistema bancario di
erogare credito, compromettendo
la crescita economica e determinando un contesto particolarmente sfavorevole
alle PMI, che per loro natura fanno
ricorso prevalente al credito
bancario; tuttavia, le
ricerche condotte sull’esperienza italiana da esperti indipendenti e
dalle autorità di vigilanza italiane conducono finora a conclusioni opposte a
questi presupposti: in primo luogo, la capacità di erogare credito non apparesignificativamente correlata al livello delle esposizioni deteriorate, e in
secondo luogo il rallentamento della crescita si presenta come causa, non effetto,
dell’aumento dello stock di
esposizioni deteriorate. Sulla
base delle ricerche citate, la Commissione sottolinea che
non esiste alcun
modello economico teorico che
stabilisca un legame causale diretto fra il volume di queste esposizioni e l’allocazione del credito, mentre sul piano empirico le
correlazioni osservate nel mercato italiano appaiono viziate da un problema di
identificazione (cioè non denotano un nesso causale), in quanto l’aumento delle
esposizioni deteriorate, e la riduzione dell’offerta di credito, sonoprecedute logicamente e temporalmente da una causa comune;
h)
inoltre, l’enfasi
sulla necessità di uno smaltimento veloce delle esposizioni deteriorate
attraverso cessioni ad acquirenti specializzati si scontra,
nel caso italiano,
con l’evidenza raccolta
dalla Banca d’Italia sui tassi di recupero delle
"sofferenze". Nel 2017, ultimo anno per il quale sono disponibili i
dati, le sofferenze cedute, a un prezzo medio pari al 17 per centodell’esposizione lorda di bilancio, hanno avuto un tasso di recupero del 26 percento, contro il 44 per cento di recupero sulle sofferenze chiuse medianteprocedura ordinaria, per cui l’aumento delle cessioni (76 per cento delle
posizioni chiuse, rispetto al 45 per cento dell’anno precedente) si è tradotto
nell’aggregato in una riduzione del tasso di recupero medio (dal 34 per cento
del 2016 al 30 per cento del 2017). La cessione degli NPL in simili condizioni
genera perdite che superano l’effetto positivo sui rapporti patrimoniali della
riduzione degli attivi ponderati per il rischio, per cui potrebbe essere la
vendita, anziché il livello raggiunto, di esposizioni deteriorate, a indebolire
l’offerta di credito, con pesanti conseguenze sul tessuto imprenditoriale;
i)
la creazione di un
mercato più spesso, liquido, competitivo e trasparente, tramite la promozione
della dimensione transfrontaliera e la rimozione degli ostacoli determinati dai
costi di conformità e da altre disomogeneità normative, dovrebbe appunto
scongiurare simili esiti, favorendo un incremento dei prezzi di cessione;
tuttavia questi effetti astrattamente prefigurati vanno valutati nella concreta
realtà fattuale del mercato italiano, in cui il rapporto fra sofferenze nette eimpieghi totali è sceso nel dicembre 2018 all’1,72 per cento (rispetto al 4,89
per cento del dicembre 2016), con una dinamica rapida e accelerata rispetto al
picco di 88,8 miliardi raggiunto nel novembre 2015, sceso a 29,5 miliardi a
dicembre 2018 (pari a una diminuzione di oltre il 66 per cento). Da un lato una
riduzione così consistente delle sofferenze, avvenuta nel quadro normativo
attuale, rende meno impellenti ulteriori interventi di smaltimento; dall’altro, è lecito dubitare
che la promozione di ulteriori
cessioni (e quindi
di spinte dal lato
dell’offerta), in un contesto caratterizzato da regole distorsive come il calendar provisioning, possa
effettivamente determinare significative pressioni al rialzo dei prezzi delle
esposizioni deteriorate, allineandoli ai tassi di recupero mediante procedure ordinarie;
j)
preso atto che la
Commissione europea non intende dare seguito alla volontà del consiglio di
sorveglianza bancaria della Banca centrale europea di prevedere meccanismi
automatici ex ante di cessione dei
crediti deteriorati, dovendosi ritenere superato l'addendum a suo tempo proposto dal presidente Nouy;
k)
un simile approccio
lascia sullo sfondo la questione, certamente di pari rilevanza e potenziale
gravità, del rischio di mercato assunto da enti creditizi che fanno largo uso
di strumenti non scambiati su mercati regolamentati, ovvero
delle attività di secondo e terzo livello
(secondo la classificazione proposta dallo standard FAS 157), fra cui i cosiddetti derivati
finanziari, la cui valutazione è ancora in larga parte soggetta a procedure
interne delle banche, e quindi è non
sempre immediatamente sottoponibile
a elementi di giudizio in grado di misurarne il valore di mercato né la
potenziale rischiosità. La proposta di direttiva quindi, mentre enfatizza la
necessità di stabilire parità di condizioni di accesso al credito per le
imprese che operano sul mercato interno, non concorre a sanare una rilevante
asimmetria regolamentare che confligge
con l’esigenza fondamentale di assicurare il rispetto della concorrenza;
Alla luce di queste considerazioni, la Commissione
esprime le seguenti osservazioni ai sensi dell’articolo 144, comma 6, del
Regolamento:
1)
si rileva in primo
luogo in termini generali e preliminari che il tema della stabilità
finanziaria, e in particolare quello delle esposizioni deteriorate, non può
essere scisso da quello complessivo della stabilità macroeconomica. Occorre quindi che nelle appropriate sedi
negoziali il Governo ribadisca l’esigenza di rafforzare la funzione di
stabilizzazione macroeconomica a livello europeo. Si sottolinea a questo proposito che la
dialettica fra le funzioni di "convergenza" e "stabilità"
dei nuovi strumenti di bilancio europei può essere fuorviante, in un contestoin cui le regole fiscali si basano su indicatori inerziali come il"prodotto potenziale", che incorpora in modo persistente l’effetto dishock recessivi. In presenza di regole che accentuano questi
effetti di isteresi, non ci può essere un'effettiva convergenza macroeconomica
senza un'efficace funzione di stabilizzazione, poiché solo quest’ultima può
evitare che la risposta asimmetrica a shock macroeconomici allontani i paesi
membri gli uni dagli altri. In riferimento al sistema bancario europeo, tale
sollecitazione si traduce nell'esigenza ineludibile di una visione non
parcellizzata delle questioni in campo, prima fra tutte la contestualità di
misure di condivisione del rischio rispetto a quelle di riduzione, e di
equivalente valutazione del rischio di mercato rispetto a quello di credito.
2)
La decisione del
Parlamento europeo e della Commissione di convergere su un testo che affronta
solo le tematiche di gestione dei crediti deteriorati (soggetti autorizzati e
vigilanza) non appare risolutiva nella logica sistematica che si sollecita.
3)
Appare opportuno
rimettere alla valutazione delle autorità europee la predisposizione di un
terzo strumento normativo nel quale affrontare il tema del veicolo pubblico di
gestione dei crediti deteriorati ceduti dalle
banche.
4)
In tale contesto
occorre ancora valutare, e segnatamente tale sollecitazione investe anche il
governo italiano, l’adeguatezza dei criteri di condotta stabiliti per i gestori
dei crediti e le misure poste a tutela dei prenditori di credito, assicurando
che queste ultime siano rafforzate, per esempio dando la possibilità al
debitore di riacquistare le esposizioni deteriorate, a condizioni che evitino
l’insorgere di problemi di azzardo morale.
5)
Valuti il Governo, anche nelle prossime sedi
di negoziazione e di deliberazione della proposta in titolo, le possibili
conseguenze di misure che potrebbero indurre le banche a liberarsi più
velocemente dei crediti deteriorati cedendoli, a discapito della tutela del
rapporto col creditore, a fronte di un’esperienza storica che rivela come le
procedure di ristrutturazione e gestione interna si siano rivelate spesso più
efficienti in termini di tassi di recupero e più idonee a mantenere il valore
del credito.
6)
Valuti il Governo la necessità di richiedere
in sede europea un'adeguata valutazione dell’impatto di questo apparato
normativo sui debitori, con particolare riguardo alle dinamiche del mercato immobiliare.
7)
Per quanto concerne infine le procedure
interne di recepimento della direttiva, data la particolare importanza
politica, economica e sociale della materia da essa affrontata, la Commissione
ritiene opportuno attivare la speciale previsione dell'articolo 38, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e
delle politiche dell’Unione europea", al fine di presentare in sede di
recepimento della proposta di direttiva un apposito disegno di legge in modo da
consentire una particolare compiutezza al lavoro svolto in sede di esame in
fase ascendente e valorizzando la specifica analisi compiuta per elaborare la
presente risoluzione e quella in riferimento all'atto 134.
(...il settimo impegno, cioè la richiesta di effettuare il recepimento con apposito disegno di legge, potrebbe sembrarvi un po' oscuro e in effetti è una première: nessuno aveva mai chiesto una cosa simile. Il recepimento delle direttive è normato dall'art. 29 della L. 234/2012, il quale prevede che:
il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento, e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 2,
ovvero:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformita' dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35;
d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;
g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.
La legge di delegazione quindi è un immenso omnibus, del quale si deve far carico la Commissione XIV in quanto Commissione di merito, coinvolgendo le altre Commissioni con funzione meramente consultiva. Si registra quindi un simpatico paradosso: mentre da un lato il Capo dello Stato esorta le Camere a non trasformare ogni decreto in un omnibus - e per questo ha tutta la mia gratitudine, in quanto da Presidente di Commissione trovo molto più facile gestire decreti in cui la specificità del contenuto consenta di applicare criteri di ammissibilità stringenti (cioè di tener fuori gli emendamenti che non c'entrano nulla, il che è ovviamente impossibile se nel decreto è stato messo di tutto!) - dall'altro l'80% della nostra produzione legislativa, che per forza di cose è di matrice europea, viene recepita con un gigantesco, magmatico, illeggibile omnibus nel quale si delega il Governo a fare di tutto! Bello, vero? Lo sapevate? Io no!
Naturalmente sarebbe delirante un sistema che funzionasse così, e infatti in teoria il sistema non funziona così: le Commissioni di merito (ad esempio, in materia di banche la VI) avrebbero uno strumento per esaminare in dettaglio il recepimento di atti di particolare importanza (l'art. 38 della L. 234/2012), ma in sette anni nessuno ha mai chiesto di farlo - come, del resto, nessuno aveva mai audito un ministro a margine di un Consiglio dell'Unione Europea. Questi sono due chiari esempi di cosa sia stato l'europeismo liturgico e di quanti danni ci abbia fatto. La logica era: "Noi italiani siamo merda, se qualcosa viene da lì sarà sicuramente migliore di come l'avremmo fatta noi, e quindi chi se ne frega di come lo hanno fatto: prendiamocelo e pensiamo ad altro!" Una logica che non ha funzionato benissimo, anche perché l'Europa non ha funzionato benissimo, è non performing, è in sofferenza, per motivi che voi conoscete da tempo, e che io ho ricordato ieri a questa tavola rotonda, dal minuto 26:
...un intervento non esattamente liturgico, che spero sia stato compreso. Se poi sia stato condiviso o meno, devo dirvelo, non mi interessa molto. In questo blog non ho mai cercato il vostro consenso, né lo cerco da politico. Purtroppo per tutti noi la Storia ci sta dando ragione e non vedo molti argomenti da opporre ai tre che ho enunciato nei minuti che mi sono stati dati:
1) un progetto la cui forza è la creazione di un mercato unico si indebolisce nel momento in cui pratica una politica mercantilistica di prevalente affidamento alla domanda estera (ma del resto, e questo non l'ho detto, è costretta a fare così se motivi di coesione del sistema costringono a mantenere il tasso di cambio della moneta unica sottovalutato);
2) un progetto che si basa su un forte richiamo etico alle regole perde credibilità se le regole vengono cambiate ogni volta che fa comodo al più forte;
3) un progetto che esclude l'intervento pubblico dal settore finanziario per evitare problemi di moral hazard, e propugna soluzioni di mercato sotto forma di fusioni, conduce a banche too big to fail, riproponendo il problema di moral hazard su una scala più grande.
Tre proposizioni semplici, dirette, incontrovertibili.
Questa è la NPE, cioè la NPEU: Non Performing European Union. E questo è un post su come si lotta sfruttando la forza dell'avversario: con molto studio e molta tenacia. Si lotterà meglio quando, dopo il 26 maggio, avrete dato un po' più di forza a noi: cartolarizzate il vostro dissenso nella scheda elettorale, e lo veicoleremo dove saranno costretti ad ascoltarlo...)
Presidente (preferivo Professore, ma l'etichetta vuole la sua parte), Lei ha coraggio da vendere
RispondiEliminaGrazie
RispondiEliminaSiamo qui per post come questo.
RispondiEliminaGrazie.
Vi rendete conto che questi post “tecnici” richiedono molto lavoro. Il vantaggio è che restano agli atti parlamentari.
EliminaSecurityzzeremo
RispondiEliminaSono arrivato a 'la capacità di erogare credito non appare significativamente correlata al livello delle esposizioni deteriorate' eccetera e sto godendo. Con gli NPL EU, liberisti e pidioti hanno davvero stancato. Era ora che qualcuno gliele cantasse.
RispondiEliminaNon gliele ho cantate io! Le canta (ora) la Banca d’Italia qui: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-stabilita/2017-0012/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=1 Evidentemente i suoi azionisti si stanno preoccupando! ;)
EliminaOvviamente è "securitizzeremo" . Volevo fare una awanaganata ma l'ora tarda è il T9 mi hanno tradito.
RispondiEliminahttps://www.ilfattoquotidiano.it/2019/04/11/juncker-scherza-col-fuoco-e-la-first-lady-del-rwanda-se-la-vede-davvero-brutta-ecco-cosa-e-successo/5102712/
RispondiEliminaquesti personaggi ci "rappresentano"...ma vi rendete conto di come siamo caduti in basso?
Bravissimo Presidente, quanta tenacia studio e coraggio. Ci vorrebbe un Bagnai in ogni Commissione.
RispondiEliminaDa catarsi catarchica o catartica?
EliminaTutto bene Erik? @Carmen: non avrei potuto fare nulla senza il sostegno dei funzionari, che mi stanno guidando nel diritto parlamentare con grande dedizione e competenza. Vero è che a loro fa piacere vedere qualcuno che fa domande.
EliminaBenone
EliminaA patto che...
Ci aspetta una lunghissima e difficile guerra ma almeno combattiamo.
RispondiEliminaIl paradosso è che l’aiuto viene da dove non lo aspetti.
EliminaLi ho circondati da solo
RispondiEliminaEro in terza elementare, fine anni 70: nel sussidiario ad un certo punto si narrava l´episodio di Rudyard Kipling che lesse sul giornale a cui era abbonato la notizia della sua morte.
RispondiEliminaDopo averla letta scrisse al giornale in questione il seguente telegramma:
“I've just read that I am dead. Don't forget to delete me from your list of subscribers”
(Ho appena letto la notizia della mia morte: non dimenticatevi di cancellarmi dall´elenco degli abbonati)
La pagina del mio sussidiario si concludeva con la seguente frase, non so se pronunciata da Kipling ma comunque…
“È essenziale leggere qualunque giornale con occhio critico e distaccato, ponendo la massima attenzione nel capirne i meccanismi e le intenzioni”.
Terza elementare, sussidiario, scuola italiana. Anni 70.
Grazie, Presidente. Lei e altri state facendo la Storia e noi siamo dietro di voi, a sostenervi.
State facendo la Sstoria = Stiamo...
RispondiEliminaIo voglio realizzare il progetto di padre Lorenzo
RispondiEliminaGrazie
RispondiElimina