martedì 3 ottobre 2017

Fiano e dintorni: senso e nonsenso di una proposta

(...da Guidubaldo, che avete conosciuto qui, ricevo e volentieri pubblico per le vostre considerazioni. Io ne faccio solo una: che della personalità dello Stato si preoccupino esponenti del PD è cosa alquanto grottesca, a mio avviso, stante che tutti gli sforzi di questa fazione politica negli ultimi anni sono stati tesi a ledere detta personalità, per il tramite di cessioni di sovranità a entità sovranazionali dai contorni evanescenti, innervate da interessi ben individuabili e tutt'altro che amichevoli (come innumerevoli vicende dimostrano, a partire dall'aggressione in Libia). Francamente, non riesco a vedere lesione peggiore di questa, ma quello che vedo io non conta: conterà quello che vorrà vedere la storia. E noi aspettiamo fiduciosi...)




Gentile Professore,

Torno a scriverle a qualche mese di distanza dall’invio e dalla gentile condivisione della mia prima lettera, cui sono seguiti tanti inaspettati – e in qualche caso davvero troppo generosi – apprezzamenti da parte dei lettori del blog. Colgo l’occasione per ringraziarli individualmente e collettivamente della vicinanza intellettuale e umana espressa nei loro commenti, che mi ha fatto sentire parte di una preziosa comunità di pensanti. Ancorché la mia lettera fosse ricca di accenni a vicende personali, più di un commentatore ha detto di avere gradito il taglio giuridico del mio intervento (e per fortuna, altri registri non ne conosco!). È dunque nel medesimo solco che intendo svolgere qualche considerazione in ordine a un tema sul quale lei ha molto spesso insistito – con la consueta chirurgica capacità di individuare e anticipare le linee di tendenza del dibattito politico – ossia quello del rapporto tra media, garanzie e limiti costituzionali della libertà di espressione e recenti proposte di legge – dal sapore più o meno apertamente censorio – tendenti ad espandere l’area delle condotte di manifestazione e diffusione del pensiero meritevoli di limitazione e/o di sanzione penale. Mi propongo, in particolare, di fare qualche considerazione sulla proposta di legge Fiano in tema di “propaganda del regime fascista e nazifascista”, in corso di approvazione in queste settimane, alla luce del più ampio quadro delle garanzie costituzionali in tema di libertà di espressione e in materia penale, anche attraverso un’analogia con il diritto internazionale . Mi scuso in anticipo per l’ovvietà delle premesse e per qualche passaggio che forse potrà sembrare, agli addetti ai lavori, un poco “bignamistico”.

Come è noto, il diritto penale rappresenta la più incisiva delle forme di reazione che l’ordinamento giuridico può approntare a fronte di comportamenti che ledono beni giuridici meritevoli di protezione quali la vita, l’integrità fisica, il patrimonio, la sicurezza dello Stato, ecc. Esso si caratterizza per la possibilità che lo Stato, quale detentore dello jus puniendi, infligga in esito a un procedimento giurisdizionale una certa misura di sofferenza legittima attraverso l’irrogazione di sanzioni afflittive (pene) che colpiscono il responsabile dell’illecito nei suoi beni più preziosi: la vita (negli ordinamenti che ammettono la pena di morte); la libertà personale (attraverso la detenzione e altre misure restrittive); il patrimonio (tramite multe, confische, ecc.) e la capacità di entrare in relazione con gli altri soggetti dell’ordinamento sul piano politico, economico, professionale e sociale (attraverso varie e incisive forme di interdizione o sospensione quali pene accessorie). Data la sua intrinseca carica di violenza, la grande tradizione penalistica occidentale di matrice illuministica – cui l’Italia ha dato contributi decisivi con autori come Beccaria, Romagnosi, Carrara, Verri – ha sempre insegnato che lo strumento penale deve essere impiegato solo in caso di stretta necessità e quale extrema ratio. Esso è cioè soltanto l’ultimo degli strumenti che l’ordinamento dovrebbe prendere in considerazione per rispondere a fenomeni sociali devianti, laddove ogni altra risposta di politica sociale si riveli inefficace o inadeguata. Il costituzionalismo postbellico – reso edotto dall’esperienza storica circa l’estrema fragilità delle garanzie individuali offerte dallo Stato liberale – ha riaffermato e rafforzato tale orientamento, circondando l’individuo di forti guarentigie costituzionali a fronte dell’esercizio del potere punitivo dello Stato. Tali sono ad esempio la presunzione d’innocenza; il principio di legalità penale con tutti i suoi corollari (riserva di legge e di giurisdizione, irretroattività della legge penale, divieto di analogia, principio di tassatività/determinatezza delle fattispecie penali) e la piena garanzia del diritto di difesa.
 
Com’è altrettanto noto, la libertà di pensiero e della sua manifestazione e diffusione costituisce, assieme ad altre libertà e diritti fondamentali nella sfera civile e politica e in quella economico-sociale, un architrave fondamentale dello Stato costituzionale di diritto. Essa è assistita da ampie garanzie costituzionali che limitano entro confini rigorosi – ancorché variabili a seconda dell’ordinamento considerato – la possibilità dello Stato di intervenire per limitarla, vincolando tali limitazioni al perseguimento di scopi legittimi secondo l’ordinamento (ad es. la tutela di altri diritti con essa potenzialmente confliggenti, quella della sicurezza dello Stato, ecc.) e sotto condizione di necessità, proporzionalità e ragionevolezza delle misure impiegate, soggette a verifica da parte dell’autorità giudiziaria – anche e soprattutto costituzionale – mediante operazioni di “bilanciamento” tra diritti in conflitto.

Insomma, la dialettica e il potenziale conflitto tra libertà di espressione e diffusione del pensiero da un lato e, dall’altro, la necessaria tutela anche attraverso lo strumento penale di altri valori giuridici fondamentali con essa potenzialmente confliggenti, rappresenta un problema filosofico e giuridico cui l’ordinamento è costantemente chiamato a rispondere mediante opportuni aggiustamenti e mediazioni, tanto sul piano della produzione legislativa, quanto su quello della soluzione pratica delle controversie in sede giurisdizionale.

Alla luce di queste premesse, vorrei brevemente esaminare contenuti e metodo sottesi alla proposta di legge Fiano, che considero solamente l’ultimo esempio di una ormai pluridecennale perniciosa tendenza normativa – spesso con solidi addentellati europei, come dimostra la vicenda dalle leggi sul negazionismo – volta ad espandere l’area del penalmente rilevante per rispondere a presunte necessità di difesa sociale, spesso sulla scia emotiva di spiacevoli fatti di cronaca. Prima di passare ad alcuni punti di merito, mi sembra opportuno porre mente alla relazione di accompagnamento della proposta di legge, per meglio comprendere quali siano le (apparenti) motivazioni che a giudizio dei proponenti ne rendono necessaria l’adozione. Si legge nella relazione (i grassetti sono miei):
“[T]uttavia, sembrano sfuggire alle maglie di queste fattispecie di reato [quelle previste dalle esistenti leggi c.d. Scelba e Mancino] comportamenti talvolta più semplici o estemporanei, come ad esempio può essere il cosiddetto saluto romano che, non essendo volti necessariamente a costituire un’associazione o a perseguire le finalità antidemocratiche proprie del disciolto partito fascista, finiscono per non essere di per sé solo sanzionabili.” E ancora: “[g]li orientamenti non uniformi della diversa giurisprudenza sembrano confermare l’opportunità di un intervento normativo che colpisca in maniera inequivoca l’espressione di un gesto così inequivocabilmente legato, ad esempio, alla retorica del passato regime fascista. Altrettanto grave e non derubricabile a un mero fatto di folklore è tutta la complessa attività commerciale che ruota intorno alla vendita e al commercio di gadget o, ad esempio, a bottiglie di vino riproducenti immagini, simboli o slogan esplicitamente rievocativi dell’ideologia del regime fascista o nazifascista. Sono ormai frequenti i fatti di cronaca che riportano la denuncia e lo sconcerto da parte di turisti in viaggio nel nostro Paese che si trovano di fronte a vetrine che pubblicamente espongono oggetti o immagini che si richiamano a tali ideologie. Da qui l’esigenza di prevedere una fattispecie aggiuntiva nel codice penale, all’interno dei delitti contro la personalità dello Stato, di cui al titolo I del libro secondo, che punisca chiunque propagandi le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiami pubblicamente la simbologia o la gestualità. Altrettanto importante è l’aggravante di pena derivante dall’aver commesso il fatto attraverso strumenti telematici o informatici: non c’è dubbio, infatti, che la propaganda di determinate condotte ha ormai trovato un terreno privilegiato attraverso le nuove tecnologie che consentono con pochi click di veicolare messaggi, immagini o simboli a una platea di destinatari certamente sconosciuta ai tempi in cui fu approvata la legge Scelba.”

              Dalla lettura della relazione si possono ricavare alcune osservazioni:
              1) Vi sarebbero nel diritto penale vigente delle lacune da colmare, poiché alcuni comportamenti socialmente riprovevoli sfuggirebbero all’area delle condotte sanzionabili.
              2) Le condotte (sul deficit di tassatività nella loro definizione ritornerò in seguito) cui estendere la sanzione penale si caratterizzano per il richiamo a gestualità e simbolismi propri dell’ideologia fascista e nazista, nonché alla produzione/distribuzione/diffusione/vendita di oggetti, immagini e quant’altro ad esse rimandino.
3) L’intervento si giustificherebbe per la necessità, tra l’altro, di evitare ai turisti stranieri in visita nel nostro Paese di vedere questi gesti, simboli, oggetti, evitando così di generare in loro “sconcerto”.

A me pare che la relazione, nell’esplicitare più o meno candidamente la ratio legis della proposta, dimostri l’ignoranza di alcuni principi della buona “scienza della legislazione” e della logica giuridica in materia penale, ed in particolare:

Sub 1) Nel diritto penale non vi sono lacune in senso tecnico ma scelte normative. Certo, può accadere che condotte sostanzialmente analoghe ad alcune espressamente criminalizzate siano per incuria o dimenticanza del legislatore escluse dal penalmente rilevante. Tuttavia, nel campo penale al giudice è preclusa, in ossequio al principio di legalità, la possibilità di ritagliare per analogia una nuova norma non scritta che abbracci il caso analogo, vestendo così i panni del legislatore e costruendo ex post la norma incriminatrice. Ebbene, se il costituente con la XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e il legislatore con la legge Scelba che vi ha dato attuazione hanno optato per criminalizzare solo certe condotte e non altre, e se la giurisprudenza (anche costituzionale) ha ritenuto di interpretare tali fattispecie in modo restrittivo, deve essere chiaro che ciò è stato fatto scientemente e non per incuria o incompetenza, come invece invita a credere la proposta di legge in esame. Nel diritto anche i silenzi sono eloquenti e possono legittimamente esprimere una certa visione di politica criminale.

Sub 2) Nel costruire le fattispecie penali, specie quando ci si accosta alla limitazione della libertà di espressione del pensiero e ad altri diritti costituzionalmente garantiti, deve essere rispettato il principio di offensività: di regola non si punisce una condotta che non abbia una manifestazione tangibile nella realtà esteriore e che non sia idonea a mettere in pericolo o a ledere il bene giuridico protetto dalla norma penale. I costituenti, il legislatore e i giudici italiani hanno fin qui limitato l’area del penalmente rilevante alle sole condotte concretamente idonee a ledere la personalità dello Stato e a mettere in pericolo la sua essenza democratica, come consacrata nella Costituzione Repubblicana antifascista. Ciò hanno fatto ricostruendo i reati di cui alla legge Scelba (ricostituzione del disciolto partito fascista, apologia del fascismo e manifestazioni fasciste) come reati di “pericolo concreto”: non si puniscono in quanto tali il pensiero o la gestualità che si richiamano al fascismo, ma soltanto quelle condotte ed attività – specie se caratterizzate da certi requisiti organizzativi e/o da metodi violenti – che mirano alla concreta riproposizione del disciolto partito fascista o sono comunque tali da minacciarne seriamente gli assetti democratico-costituzionali.

Sub 3) Mi pare che ci sia ben poco da commentare. È grottesco che si debba legiferare in una materia così delicata e ricca di implicazioni costituzionali per rispondere al vero o presunto sentimento di sdegno del turista straniero in visita nel nostro Paese alla vista dei memorabilia incriminati. Il fatto che in Germania, per ragioni che sarebbe ora troppo lungo esaminare, l’impostazione legislativa e giurisprudenziale sia stata storicamente più rigorosa (il proverbiale rigore teutonico…) e fattispecie analoghe siano ricostruite come reati di “pericolo astratto” – ossia le condotte sono punibili in quanto tali a prescindere da un accertamento circa la concreta idoneità a ledere il bene giuridico tutelato – non deve indurre a liquidare con leggerezza le ragioni di politica criminale che hanno ispirato le scelte del nostro ordinamento.

  Per quanto riguarda il contenuto sostanziale della legge, tali e tanti sarebbero gli spunti critici che occorre limitarsi a sottolineare qualcuna delle assurdità pratico-applicative che sorgerebbero non appena la legge varcasse le soglie di un’aula di tribunale. A titolo d’esempio:
·       Cosa s’intende per “[i] contenuti propri del partito fascista e nazionalsocialista […] ovvero le relative ideologie” la cui “propaganda” esporrebbe alla sanzione penale? Al di là dell’infelice formulazione nella nostra maltrattata lingua italiana, in base a quale tipo di indagine e metodologia (storiografica, filologica, politologica, sociologica) il giudice dovrà accertare quali idee, discorsi, scritti, ecc. costituiscono “contenuti propri” dei suddetti partiti e ne siano propaganda? E che dire di “immagini e contenuti” che pur essendo anche propri dei suddetti partiti, possano tuttavia essere ricondotti pure ad altri contesti semantici, non necessariamente collegati a tali partiti o ideologie nella loro forma storicamente realizzata? [ad esempio c’è chi si è posto il problema di capire se l’esposizione di oggetti d’arte del periodo fascista possa integrare la propaganda]. Che dire poi della ricostruzione dei contenuti oggettivi del concetto di “ideologia”, la cui indeterminatezza secondo i parametri del linguaggio giuridico è del tutto palese, e attorno al quale ruota la costruzione della fattispecie?
·       Il focus sulle immagini, le persone e i simboli “chiaramente riferiti” ai partiti o ideologie in questione e la cui “produzione, distribuzione, diffusione o vendita” espone a sanzione penale, mostra chiaramente l’intento di colpire il fenomeno dei gadgets e memorabilia di ispirazione fascista e nazista. Saranno dunque sulla base di questa formulazione perseguibili il pasticciere che ha realizzato la torta con l’immagine di Hitler esponendola in vetrina (notizia di qualche settimana fa)? Il tatuatore che tatua croci celtiche, fasci o volti di Mussolini? Lo scultore che fa un mezzobusto del Duce da esporre in galleria? La copisteria che stampa il calendario fascista, il laboratorio tessile che produce magliette, il tabaccaio che vende accendini recanti simboli del fascismo e del nazismo? Ora, per quanto si possa provare una sana repulsione politica – e aggiungerei estetica, poiché nella maggior parte dei casi sono semplicemente brutti – per questi oggetti e rappresentazioni, siamo sicuri che colpire con lo strumento penale chi li produce/distribuisce/vende dia un qualche contributo alla riflessione sul passato e che far sparire dalla vista questa paccottiglia sia un modo efficace per contrastare le idee in questione? Perché non essere allora coerenti fino in fondo e punire anche chi acquista, commissiona o addirittura sfoggia detti oggetti sul proprio corpo? Esporre in spiaggia petti e bicipiti tatuati a tema fascista o nazista non può forse considerarsi un atto di propaganda o, per usare il linguaggio della proposta, non costituisce forse un “pubblico richiamo” alla simbologia fascista? Perché non prevedere espressamente l’obbligo di confisca e distruzione dei beni incriminati, ivi compresa la cancellazione, a quanto pare molto costosa e dolorosa, delle infami immagini dalla pelle? La (il)logica di punire soltanto chi offre tali beni e servizi e non chi li domanda mi ricorda tanto il tentativo di criminalizzare la prostituzione punendo solo le prostitute e non i clienti...
·       Sul saluto romano, ricompreso tramite il riferimento normativo alla “gestualità”, valgono le considerazioni già svolte in precedenza e condivise da quella parte della giurisprudenza che ritiene il gesto tendenzialmente non punibile in quanto tale, poiché inidoneo – almeno in forma episodica ed estemporanea – a determinare il pericolo concreto e attuale di riproposizione del movimento fascista.
·       Sul trattamento sanzionatorio, colpisce per incoerenza la scelta di prevedere soltanto la pena detentiva ed entro limiti edittali tali da rendere largamente ineffettiva la sanzione, per l’intervento assai probabile della sospensione condizionale della pena, ad esclusione dell’ipotesi aggravata di cui al punto seguente.
·       La legge introduce una presunzione di maggiore gravità del fatto – da cui l’aggravamento di pena di un terzo – se “commesso attraverso strumenti telematici o informatici”. Essa si colloca in pieno nella tendenza repressiva verso certi strumenti di diffusione del pensiero come il web, tendenzialmente “anarchici” e di più difficile controllo da parte del potere rispetto ai media tradizionali; tendenza che sta monopolizzando il dibattito recente (si vedano le vergognose proposte in tema di fake news e di “polizia del pensiero” su Internet da appaltarsi a soggetti privati in veste di cacciatori di notizie false). Tale scelta chiarisce come i proponenti non tengano in alcun conto il principio di materialità dell’offesa e quello dell’attualità del pericolo e abbiano in realtà di mira lo strumento info-telematico di diffusione del pensiero in quanto tale. Da questo punto di vista l’aggravamento di un terzo della pena, tale da consentire in teoria lo sfondamento delle soglie oltre le quali non può concedersi la sospensione condizionale della pena, introduce un’eloquente disparità di trattamento tra chi commette i reati in forma “ordinaria” e chi li commette via web (quasi soltanto in questo caso, infatti, la pena detentiva da irrogare avrà qualche possibilità di concreta esecuzione).

Questa impostazione, oltre a mettere in luce la sempre più scadente tecnica legislativa contemporanea, si discosta nettamente dalla legge Scelba, che in piena consonanza con la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione costruisce le fattispecie di reato ponendo l’accento sui profili concreti e ben più pregnanti della (ri)organizzazione, del perseguimento di finalità antidemocratiche, dell’uso della violenza come metodo di lotta politica, dell’esaltazione attraverso manifestazioni pubbliche di “esponenti, principii, fatti o metodi” del fascismo.

Vengo ora all’analogia storica che illustra come anche al livello internazionale, nel cercare di rispondere agli orrori nazifascisti, si sia cercato di circoscrivere molto attentamente l’aerea del penalmente rilevante in relazione alla manifestazione del pensiero, con prudenza analoga a quella adoperata dal costituente e dal legislatore italiani. Nel 1948, dopo l’esperienza di Norimberga e dei processi susseguenti nella Germania occupata, fu adottata – anche grazie al fondamentale contributo del giurista ebreo polacco Raphael Lemkin, “inventore” del termine genocidio – la Convenzione per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio (già preparata da una dichiarazione adottata nel dicembre 1946 alla prima sessione dell’Assemblea generale dell’ONU). La convenzione in esame, in particolar modo ei suoi lavori preparatori, offre un interessante spaccato circa la posizione degli Stati a proposito della criminalizzazione di forme di manifestazione del pensiero che si pongono in rapporto con la commissione di atti genocidiari. Infatti, la Convenzione, oltre a tipizzare le condotte che costituiscono genocidio e gli elementi di contesto che devono ricorrere affinché esso si configuri, introduce una distinta e autonoma fattispecie di reato rubricata “incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio”. Ciò sulla scia dell’esperienza di Norimberga (e sebbene in modo diverso del Tribunale per l’Estremo Oriente di Tokyo), che aveva mostrato chiaramente il ruolo della propaganda nel preparare il terreno per le politiche di guerra d’aggressione prima e di sterminio poi (si vedano i casi contro Julius Streicher e Hans Fritzsche).
Ebbene, durante il negoziato alcuni Stati, e con particolare insistenza gli USA, manifestarono una netta contrarietà rispetto all’introduzione di norme che consentissero di punire la mera manifestazione del pensiero, in conformità con la propria tradizione costituzionale ispirata ad una robusta tutela di tale libertà (il maccartismo era ancora agli albori…). Al contrario, l’Unione Sovietica propose di introdurre nella convenzione una fattispecie allargata che consentisse di punire anche il generico hate speech. La proposta sovietica mirava a proibire: “[a]ll forms of public propaganda (press, radio, cinema, etc.) aimed at inciting racial, national or religious enmities or hatreds or at provoking the commission of acts of genocide” (se gli odierni corifei del politically correct avessero un po’ di cultura storica si troverebbero già una bella proposta di legge pronta all’uso...). Nel campo occidentale prevalse l’idea che avallare questa formulazione avrebbe consentito all’URSS – e ad altri Paesi non proprio a loro agio con la libertà di espressione – di sfruttare la legittimazione derivante da un importante trattato internazionale per giustificare la repressione del dissenso politico a livello nazionale. La proposta sovietica fu seccamente respinta e dopo un serrato confronto sul testo da adottare, si coagulò il consenso su una formulazione che si fonda sui qualificativi “diretto” (direct) e “pubblico” (public) che devono necessariamente caratterizzare il discorso di incitamento perché questo divenga penalmente rilevante. In altre parole, per la Convenzione non ogni discorso di propaganda, comunque veicolato, è suscettibile di sanzione, ma soltanto quello che assuma le vesti di una pubblica ed inequivoca “chiamata alle armi” per commettere atti di genocidio.

Avviandomi alla conclusione vorrei provare a tracciare qualche rapsodica considerazione di carattere generale sul rapporto tra diritto penale, libertà di espressione e costruzione della memoria storica condivisa, evidenziando i principali rischi insiti nell’attuale corso legislativo.

In primo luogo, è del tutto evidente che nel caso della proposta di legge Fiano – come di altre simili iniziative – ci troviamo di fronte ad un uso esclusivamente simbolico dello strumento penale. Ora, che il diritto penale abbia un’innata componente simbolico-stigmatizzante (selezionare certi comportamenti come esempi di disvalore sociale meritevoli di pena) è pacifico, ma che esso operi esclusivamente sulla base di qualificazioni identitarie ed opposizioni antagonistiche – come quella fascista/antifascista – rappresenta una chiara patologia del sistema, peraltro evidente in altri ambiti ispirati alla logica “del diritto penale del nemico” (dal diritto penale dell’immigrazione, al reato di negazionismo, ai reati c.d. di genere a quelli legati a particolari pratiche religiose). Nel caso specifico, inoltre, l’uso simbolico dello strumento penale si arricchisce di una connotazione estetico/cosmetica: si vogliono colpire simboli, gesti ed oggetti che nella nostra società dominata dall’immagine semplicemente dà fastidio vedere. Il solo fastidio rispetto alla visione di tali fenomeni giustificherebbe l’intervento penale con funzione pedagogica e l’affidamento alla liturgia processuale del compito di educare i consociati ai valori democratici. La totale inadeguatezza e prevedibile inefficacia dell’impianto sanzionatorio e la parziale sovrapposizione con le fattispecie già esistenti dimostrano oltre ogni ragionevole dubbio l’intento puramente simbolico e la sostanziale inutilità ed inidoneità della proposta di legge a perseguire i fini esplicitamente prefissati (il che induce a chiedersi se i propositi reali siano dei più commendevoli…). Istruttivo è poi il fatto che la proposta abbia preso nuovo slancio a partire da fatti di cronaca, come la grottesca vicenda dello stabilimento balneare di Chioggia. Una vecchia massima giuridica angloamericana, resa famosa dal giudice della Corte Suprema Oliver Wendell Holmes Jr., insegna che “Hard cases make bad law”: legiferare a partire da fatti di cronaca che provocano un momentaneo e morboso interesse mediatico suscitando vivaci reazioni emotive, non può che produrre cattive leggi. Ma è forse vero anche l’opposto, ossia che “Bad laws make hard cases”: la legge Fiano, per gli errati presupposti di politica criminale e per la sua maldestra formulazione, rischia di produrre pessimi processi, suscettibili di mettere in seria difficoltà tutti i protagonisti del processo penale.

In secondo luogo, emergono in tutta la loro evidenza i rischi della impropria delega al potere giudiziario del compito di costruire, attraverso il delicato congegno processuale, una memoria storica condivisa fondata sui valori dell’antifascismo costituzionale. Il grande Piero Calamandrei, al quale nessuno dei Fianos moderni può certo fare la lezioncina di antifascismo, nel suo magistrale “Il giudice e lo storico” ammoniva a proposito della solo apparente analogia tra il lavoro del giudice e quello dello storico, mettendo in guardia sui limiti del processo come luogo di costruzione di una storiografia condivisa. Pretendere di affidare alla dialettica processuale – caratterizzata da contrapposte domande e narrazioni delle parti, preclusioni, limitazioni e divieti probatori, rigide formalità procedurali, precisi confini temporali e dal divieto di non liquet – la costruzione di una coscienza storica condivisa su fenomeni di così ampia portata rischia di rendere un cattivo servizio tanto al processo quanto alla memoria storica. Al processo, perché costringe i suoi protagonisti – in primis il giudice – a deformare il proprio ruolo fisiologico nel vano tentativo di non deludere mal riposte aspettative di giustizia sostanziale e trasformazione sociale. Alla memoria storica, perché è assurdo (e anche un filo autoritario) pretendere di costringerla a forza nelle rigide maglie del processo, che mira ad accertare solo quel tanto di fatti necessari a pronunciarsi sulla fondatezza dell’accusa e a produrre decisioni che cristallizzano una verità destinata a divenire irrevocabile, cioè sottratta all’incessante lavorio di ricerca, discussione e revisione critica che sono il senso profondo della storiografia. Non stupisce che i più accesi critici di queste proposte siano stati, negli ultimi anni, proprio gli storici di professione. In ultima analisi, far gravare sulle già sovraccariche spalle del giudice e del processo la responsabilità di “fare memoria”, colpendo le propaggini simboliche delle ideologie del passato è l’ennesimo segno evidente di resa incondizionata e deresponsabilizzazione della Politica: si occupi il giudice con le sue sentenze di costruire ciò che le istituzioni democratiche, la scuola, le famiglie, i corpi intermedi non sono stati compiutamente in grado di costruire nei settanta anni di vita repubblicana del Paese!

In terzo ed ultimo luogo, si impone una riflessione a proposito dei rischi più in generale connessi ad interventi normativi che toccano in modo troppo disinvolto il perimetro di esercizio della libertà di espressione. L’esperienza storica e l’analisi comparata mostrano come furono le stesse persone che vissero sulla propria pelle gli orrori fascisti e nazisti ad avere il coraggio di compiere una scelta di valore per un intervento accuratamente circoscritto del diritto penale. Costoro sapevano troppo bene che la libertà di espressione è una conquista fragile e che ogni sua non ben ponderata limitazione si presta a possibili arbitrii e abusi, di cui i primi a fare le spese rischiano di essere quei “giornalisti ed intellettuali” che oggi salutano con tanto entusiasmo la polizia del pensiero via web e forse, domani, via processi penali. I nostri “padri” preferirono lasciare al Parlamento (per quel che riguarda l’attuazione della XII disposizione transitoria della Costituzione) e agli Stati (per quel che riguarda la Convenzione sul genocidio) la scelta dei metodi e degli strumenti più idonei a scongiurare la riproposizione di quei regimi e di quelle idee, prevedendo la necessità di sanzionare penalmente soltanto i comportamenti inequivocabilmente e concretamente idonei a perseguire finalità incompatibili con i valori della democrazia. Insomma, le proposte di legge che troppo frettolosamente liquidano come sorpassata questa saggia e lungimirante visione, propugnando un antifascismo estetico e di maniera reso apparentemente indefettibile dal mutato contesto sociale e tecnologico, ci invitano considerare naïf i nostri costituenti e gli estensori di alcuni tra i più importanti trattati internazionali, persone a cui i legislatori odierni non sono neppure degni di allacciare i calzari.

In conclusione, la proposta di legge Fiano è inutile, o nella peggiore e assai più probabile delle ipotesi, dannosa. Mi pare che ce ne sia abbastanza per rifiutare toto corde metodi, obiettivi e contenuti di questa e di altre analoghe proposte, con l’auspicio di rimanere vigili rispetto ad ogni futuro disegno legislativo che prosegua nella traiettoria di involuzione civile, giuridica e politica che il nostro Paese e l’Europa hanno ormai stabilmente imboccato in questa fase storica.

Un carissimo saluto e un augurio di buon lavoro,
Guidubaldo




40 commenti:

  1. Risposte
    1. Onestamente, non credo ci sia molto da fare: stanno facendo tutto da soli. I voti che non hanno perso propugnando un immigrazionismo insensato e suicida li perderanno voltando gabbana. Poi ci sarebbero anche le questioni economiche, e alla gente sarebbe convenuto capirle prima: ma visto che non le vuole capire, come dimostrano i tanti che si affacciano qui senza studiare, meglio che la realtà presenti loro il conto in modo più esplicito.

      Noi non dobbiamo fare nulla.

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    2. «non credo ci sia molto da fare».
      Professor Bagnai, lei sta forse sottovalutando ciò che finora ha fatto e per cui in molti oggi le devono dei ringraziamenti, compreso il sottoscritto: diffondere conoscenza e non retorica.

      Edoardo

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    3. Si spazzeranno via da soli, e poi...?
      Incrociamo le dita sperando sorga dal nulla una nuova classe dirigente che metta al centro politiche basate sulla Costituzione del 48?
      Il famoerpartitismo non è sbagliato. Verranno minimo 700/800 persone al goofy, esistono i lettori di vocidallestero, di orizzonte48 e tanti partitini da 300-400 persone attive che dicono di rifarsi alla Costituzione. Penso che potremmo essere veramente tanti se ogni generale come Lei indicasse le proprie "truppe" nelle varie città per farle aggregare sul territorio. A quel punto basterebbe farci conoscere. Chi conosce queste tematiche ha più responsabilità degli altri, perchè sente il dovere di tutelare i più deboli.
      Un caro saluto Professore.

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    4. La mia esperienza mi dice che è molto più complicato di come la stai rappresentando. (Ti capisco).

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    5. Secondo me ha ragione il prof., fanno tutto da soli , ogni giorno un pezzettino in più...
      http://www.repubblica.it/cronaca/2017/10/03/news/_diritto_di_asilo_anche_per_chi_scappa_da_poverta_e_fame_-177227273/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P9-S1.6-T1

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  2. "La (il)logica di punire soltanto chi offre tali beni e servizi e non chi li domanda ..."

    Per il piddino esiste solo l'offerta (come per "legge dell'offerta e dell'offerta" in ambito economico), forse perché il concetto di domanda è incomprensibile per chi possiede tutte le risposte.

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    1. "Il concetto di domanda è incomprensibile a chi possiede tutte le risposte"
      Grande Porter, per questo fondamentale corollario alla definizione del piddino come "colui che sa di sapere". La fenomenologia del piddino dev'essere studiata a fondo.

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  3. Articolo magistrale.
    Per quanto riguarda la Germania evidenzio che, nonostante la legislazione tedesca sia differente da quella italiana (e ben più pesante come si affannano a dimostrare le nostre gazzette), nessuno si scandalizza delle folle oceaniche che giornalmente salgono (in cambio di 30€ a cranio) al nido dell'aquila, mentre qui si vorrebbe vietare pure la scampagnata a Predappio.

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    1. Nella mia "rossa" (?) Forlì già da tempo ci si scanna (esteticamente) sul valore dei simboli. http://www.lastampa.it/2017/02/24/italia/cronache/la-guerra-sul-faro-di-mussolini-non-riaccendete-quella-ferita-ZB6HRnKlS5d0xxJJCwSGoN/pagina.html

      La censura non è un'implicita ammissione di mancanza di proposte ideologiche alternative? Di inadeguatezza culturale? Di debolezza politica?

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  4. dopo la legge Fiano bisognerà riallagare l'Agro Pontino...

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    1. Molto più probabile sarà la chiusure dell' IN(F)PS e delle funzioni ad essa assegnate nel 1933 ed oggi in alcune parti di molto svuotata e dell' INAIL.

      Magari la legge prevederà la galera per chi si azzarderà a ricordare ancora certe questioni.

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    2. A Latina c'è da abbattere il Palazzo Emme

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    3. non vorrei essere uno dei cittadini di Salò.

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  5. Molto interessante l'uso dello strumento penale ai fini estetici/cosmetici.. Peraltro in parte si collega ad una analoga iniziativa avviata negli USA da parte dei democratici americani che hanno cercato di votare per la distruzione di qualsiasi simbolo (statue, bandiere) che ricordasse gli stati confederati del sud "schiavisti" del 1860. L'idea era che vietare per legge alcuni simboli dello schiavismo (premesso che lo fossero, posto che erano statue di uomini politici e militari che difendevano la loro causa) avrebbe migliorato lo stato della popolazione di colore..
    Lo scopo (non dichiarato) era di mettere in difficoltà Trump e la destra americana..
    Parallelamente, seguendo queste logiche politically correct, dovremmo abbattere a Roma il complesso del Foro Italico perché costruito dal Fascismo oppure il Colosseo (che rappresenta il più grande simbolo vivente dello schiavismo dell'impero romano)..
    Cancellare (per legge) la storia che non piace è un atto sempre censurabile (non a caso si accusa l'ISIS di demolire le rovine delle civiltà antiche mediorientali non islamiche) che nasconde l'incapacità di far conoscere la storia ai propri cittadini.

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    1. La vigente correttezza politica condanna l'Isis, a parole.

      Visti o sentiti una manifestazione di cordoglio, una dichiarazione, un rigurgito di protesta o un monito (ah, no, quello era del Quirinale precedente) a proposito dello studioso di sito archeologico trucidato?
      Eh no, eh.

      Se però qualcuno ne ha notizia, mi informi perché non voglio esporre questo blog ad accuse di ospitalità e diffusione di notizie false.
      Tenete presente che sono una gran distratta e anche una cosa così importante potrebbe essermi sfuggita.
      Grazie.

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    2. Mettere in difficolta' Trump con lo schiavismo...peccato che il kkk aveva fra i suoi fondatori diversi membri del partito democratico americano e che quei tempi gli anti-schiavisti erano i repubblicani. Questa parte della storia la dimenticano...

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  6. Aggiungere qualcosa, oltre ai dovuti ringraziamenti a Guidobaldo per quanto così chiaramente esposto, risulta arduo.
    La parte conclusiva mi riporta in mente la discussione del post La sinistra e l'istruzione: la funzione pedagogica è compito della scuola, non delle aule di tribunale. La conoscenza, lo studio della storia e delle cause dei suoi accadimenti, la difesa della libertà di pensiero come sentire diffuso e profondo, solo queste sono le armi per combattere le dittature ed i loro nefasti esiti, non la censura e leggi che limitino la libertà d'espressione. Diversamente si ottiene quello che Guidobaldo, con calzante espressione, ha definito antifascismo estetico e la cui vera natura ha legami con il fascismo.

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  7. Forse perchè ancora impressionato dalla visita di domenica scorsa al castello di Fumone (ed alla piccolissima cella dove fu incarcerato fino alla morte papa Celestino V), lo zelo insensato dell'onorevole Fiano (e degli altri proponenti del moderno 'partito spoletino') mi ricorda molto la figura di papa Stefano VI ed il celebre sinodo del cadavere.

    https://it.wikipedia.org/wiki/Sinodo_del_cadavere

    Speriamo che gli zeloti del PD non vogliano accanirsi pure con la tomba (e la salma) di Mussolini a Predappio.

    Temo infatti siano pure pronti a depenalizzare il reato di vilipendio di cadavere (come fatto nel 2016 con il vecchio reato di 'atti osceni in luogo pubblico') per poter celebrare un bel processo (in eurovisione ovviamente) alla Stefano VI.

    La damnatio memoriae, la abolitio nominis, la conventio ad tacendum e la rescissio actorum sembravano ormai appartenere solo al trapassato remoto.

    Grazie all'onorevole Fiano possiamo invece ricordare qualche episodio della più che bimillenaria storia italiana.

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  8. Attirare l'attenzione sulle differenze per non far scorgere le somiglianze.

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  9. Articolo condivisibile in toto, i rischi insiti nella proposta di legge sono veramente gravi.
    Un unico appunto [disclaimer: entro in modalità non sono un giurista, ma …]. A proposito delle guarentigie costituzionali Guidubaldo riporta la "presunzione d’innocenza", peraltro contenuta nella convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU – art. 6 n.2).
    Secondo Costituzione, però, sarebbe più corretto parlare di "considerazione di non colpevolezza" ex art. 27, co. 2: "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva" cioè sino all’esito del terzo grado di giudizio (Cassazione).
    La "presunzione di innocenza" è un principio giuridico fondamentale, irrinunciabile, di grande civiltà e la "considerazione di non colpevolezza" ne è appunto la sua traduzione in norma costituzionale. Però l'abuso che se ne fa a livello mediatico mi dà il voltastomaco. Non se ne può più di vedere farabutti incalliti che anche dopo la condanna in appello sbandierano il fatto che dobbiamo considerarli per forza "innocenti": preferisco di gran lunga "non colpevoli".

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  10. Basta dare un'occhiata (almeno per chi è addetto ai lavori, ma in molti casi vale per chiunque) a qualsiasi disegno di legge per rendersi conto della abissale ignoranza di chi ci mette mano; la Legge Fiano sarà una legge buona solo a ingolfare inutilmente il sistema giudiziario nell'attesa di essere fatta poi a pezzettini dalla Corte Costituzionale (in buona compagnia insieme alle tante altre leggi emanate dai nostri governoni euristi e letteralmente dilaniate). Rimane rilevante il dato antropologico che giustamente ha sottolineato Guidubaldo, che è poi quello centrale in tutta questa storia.

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  11. Tanto di cappello a Guidobaldo, è stata una lettura bella ed interessante su una questione di cui ammetto avevo capito gran poco.

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  12. Quando leggo questi pezzi non riesco a non meravigliarmi e arrivo quasi a commuovermi. E mi sembra un miracolo che vi sia qualcuno oggi ( e ancor più se giovane , come pare ) che arrivi a scriverli , tra l’altro con tale equilibrio , riuscendo a trovare spunti interessanti che meritano rilettura ad ogni periodo semmai qualcuno possa permettersi il lusso di riflettere .
    E anche, altro miracolo, da tale saggezza trapela una vis ironica che riesce a cangiare l’amarezza di fondo in qualcosa di vitale e stimolante . Perché questo sapore amaro ed anzi disgustoso è l’ingrediente principale della produzione normativa attuale (di cui la legge fiano è uno soltanto dei vergognosi emblemi) ormai ridotta ad una specie di frenetico fuoco di fila di parole di pretese di automatismi di formalismi in vista di finalità e di tempi che si vogliono raggiungere e ridurre per forza , per proclami , e che miseramente si falliscono , ottenendo spesso l’effetto contrario.

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  13. E farei caso al rilievo dato a quel superiore giudice che è "il turista", incarnazione spicciola di quel "vincolo esterno" che diventa sempre più ossessivo e pervasivo (lovuoleLeuropa, imercatichiedono, ecc.).

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  14. Bellissimo post e bellissimi i commenti. A mio modestissimo parere l’uso cosmetico del diritto penale peraltro è il risultato ineluttabile delle continue cessioni di sovranità. L’unico campo in cui il Parlamento nazionale continua ad avere potestà esclusiva è appunto la materia penale. Ora mettiamoci nei panni dei sedicenti di sinistra: nel campo del lavoro devono attuare le letterine della BCE, idem nella politica economica,dove i margini di manovra sono minimi. Dove rimane loro ancora un margine significativo? Appunto nella materia delle incriminazioni e delle sanzioni penali. E così lì sfogano il loro essere di sinistra. Il suddetto pensierino peraltro può applicarsi indifferentemente anche alla destra. Chi non si ricorda dei mitici decreti sicurezza del Governo Berlusconi, con l’aumento delle pene, l’introduzione di quel mostro che il procedimento detto del sommario cautelare? Come non dimenticare la pasticciata riforma della legittima difesa per consentire ai cittadini di farsi giustizia da sé. Uno Stato civile dovrebbe evitare le rapine e i furti (rimuovendone per quanto possibile le cause) e non limitarsi di concedere al derubato di stendere a fucilate il ladro. Ma rimuovere le cause significa invadere quel campo (politica economica) che si crede sia stato irrimediabilmente ceduto. Ora i sinistrati come possono far dimenticare di essere sinistri e non di sinistra? Semplice, imbarcandosi in una crociata antifascista con settanta anni di ritardo. Sono i celeberrimi eroi della sesta giornata, eroi il cui eroismo ovviamente oggi non costa nulla. Ne va di mezzo solo la nostra libertà.

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    1. Possono anche fare le loro scellerate porcate nella scuola. Tra riformisti velleitari e aziendalisti schiavisti.

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    2. Complimenti per la sintesi. La dicotomia “riformisti velleitari/aziendalisti schiavisti” la trovo molto indovinata e fotografa le parodie di destra e sinistra esistenti attualmente in tutto l’occidente. Esprime tacitianamente le forze, o per meglio dire, le debolezze politiche che in ogni campo, a partire dalla scuola, hanno devastato anche l’Italia Repubblicana. Che poi il “riformista velleitario” è parente davvero molto stretto dell’ “aziendalista schiavista” perché si preoccupa di tutte le diseguaglianze possibili e immaginabili, ma mai di quei famosi “ostacoli di ordine economico e sociale” che se non rimossi perpetuano la sempre eterna divisione tra oppressi ed oppressori.

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  15. È un po' fuori temą, ma riguarda sempre la libertà dell'informazione:

    Dati personali su web e telefono, il governo dà il via alla sorveglianza di massa

    Un altro esempio di come il "ce lo chiede l'Europa" venga sfruttato per fare le cose più turpi:

    «Le norme non possono essere modificate e passeranno così come sono. La scusa ufficiale è che non si possono procrastinare gli impegni europei, per cui, come ha dovuto constatare amaramente anche il Presidente dell’Autorità garante per la Protezione dei Dati personali, il Parlamento, pur in presenza di norme che contrastano chiaramente con le disposizioni europee che dicono di voler attuare, le fa comunque passare, per evitare di doverle discutere in una ulteriore lettura.»

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    1. 2. La seconda norma è ancora più inquietante. L’ha proposta, e fatta approvare alla Camera come primo firmatario, il deputato del Partito democratico Davide Baruffi con un emendamento “sprint”.

      Questa norma si ricollega ad una legge già approvata undici anni fa nel nostro paese relativa ad un decreto legislativo che ha già ampiamente recepito la norma che dice di voler recepire che attribuisce alla Magistratura il compito di intervenire sul web. La proposta di legge sottrae ai giudici (come prevedono la nostra Costituzione e le nostre leggi, prima fra tutte la legge sul diritto d’autore) il compito di intervenire in via cautelare sui contenuti sul web. Come ha detto lo stesso Baruffi, “da oggi con un regolamento dell’Agcom, in Italia si sperimenta la notice and stay down e le piattaforme dovranno rimuovere i contenuti illeciti e impedirne la riproposizione”.

      Ora, poiché il web è composto di milioni di informazioni che cambiano in nanosecondi e la maggior parte di questi dati sono all’estero, non c’è modo di conoscere in anticipo la riproposizione dei contenuti che la norma vorrebbe censurare, se non con una tecnica di intercettazione di massa denominata Deep packet inspection. L’unico modo, insomma, di fare ciò che il governo sta per fare approvare, è di ordinare ai provider italiani di “seguire” i cittadini su internet per vedere dove vanno, al fine poi di realizzare questo “impedimento” alla riproposizione, attraverso un meccanismo di analisi e raccolta di tutte le comunicazioni elettroniche dei cittadini che intendano recarsi su siti “dubbi”.


      Si preparano a indirizzare le masse in previsione delle prossime scadenze elettorali, economiche e politiche. Sarà facile rimuovere i contenuti contrari alle direttive europee.

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    2. Sempre più liberi...di esser spiati. In confronto la Stasi era nulla.

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  16. Caro prof,mi sento in un Regime e lo dico seriamente. La libertà di espressione,ma anche di pensiero è sempre messa sotto attacco. Le false notizie è per i detentori della Sacra Verità ovvero i merdia di far fuori gli anarchici i fuori posto. Ogni regime si è sempre basato do omologare persone e farle aderire a pieno nel mondo che cambia. I socialdemocratici si trasformeranno in un incubo dittatoriale? Non so,ma so già che chi invoca la non libertà totale imbocca quella strada. Con affetto,la saluto

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  17. nel frattempo...https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/spiaggia_fascista_chioggia_chiesta_archiviazione_gestore_scarpa_no_apologia_fascismo_chioggia-3280509.html

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  18. Mi sto informando per una bella VPN... magari serve.
    Venendo ai politici attuali, rimpiango la DC. Col senno di poi, nonostante gli errori e gli eccessi, comunque "ai tempi" facevano (anche) i nostri interessi. Questi più che il mal di pancia a me non fanno venire. Ma il signor Fiano non pensa quale ricordo lascerà (se lo lascerà)?
    Come fa a dormire la notte? La risposta la tengo per me.

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  19. Scusate, faccio un'aggiunta: non ho (purtroppo) la profondità di Guidobaldo che ha tutta la mia simpatia; in compenso le porcate le capisco benissimo. Questa crisi se non ci ha rincoglioniti ci ha reso più svegli (e ci fa sentire da più lontano la puzza).

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  20. Trovo di cattivo gusto l'abbinamento tra nazismo e fascismo italiano, in quanto i milioni di morti,le atrocità e gli orrori del primo non sono neanche lontanamente comparabili con quelli,pur gravissimi,del secondo(guerra dalla parte sbagliata,infami leggi razziali e guerra civile,con l'inevitabile corollario di crudeltà tipico di tali conflitti).I recenti disegni o provvedimenti di legge nazionali ed europeisti-compreso quello dell'onorevole Fiano-segnalano un evidente ritorno al medioevo della libertà di parola e di pensiero,nonchè a forme aperte,ma subdole e liberticide,di censura e di autocensura, inevitabili conseguenze del nostro asservimento e della perdita della nostra sovranità monetaria,economica, legislativa e costituzionale,avallate pienamente dalla quasi totalità della sinistra,liberista ed eurista ortodossa,nonchè dal centro-destra berlusconiano ed alfaniano,con esclusione dell'ala salviniana e,forse,di parte dei 5Stelle.Ottimo e convincente lo scritto del giurista Guidubaldo, che forse esagera un po'...,ma in ottimismo,perchè le cose,invece di migliorare,sembrano volgere ulteriormente al peggio,con gli euristi sempre più baldanzosi,i ricchi sempre più ricchi, i lavoratori sempre più ingannati,traditi e schiavizzati,il ceto medio sempre più vessato,la maggior parte delle persone vittime di una propaganda mediatica agguerrita e fornita di mezzi potentissimi.
    E,come se non bastasse,ora è arrivata in soccorso
    (sapete bene di chi) la censura,che,non illudiamoci,ha solo
    mosso i suoi primi pesanti passi...Anche in questo caso un
    emerito professore,a noi tutti ben noto,si è dimostrato,come sempre,ed in netto anticipo,un infallibile profeta!

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  21. Leggere questa prosa di Guidubaldo mi fa venire in mente una scultura di Bernini, ricchissima di dettagli eppure essenziale nel messaggio. Continui ad rimirarla, scoprendo sempre nuove sfumature e non ti stanca mai.

    Ed è ulteriore conferma che questo luogo, in grado di aggregare persone con i più disparati retroterra sociali e culturali, sapientemente gestito dal padrone di casa, è l'unico "laboratorio politico" degno di questo nome esistente in Italia.

    Il ricordo del giudice Oliver Wendell Holmes Jr mi ha poi ricordato la recente riaffermazione del diritto al free speech da parte della Suprema Corte di Giustizia degli Stati Uniti: Supreme Court unanimously reaffirms: There is no ‘hate speech’ exception to the First Amendment. Che invece in Italia, che qualche secolo in più di cultura giuridica ce l'ha, si discuta concretamente di normative per stabilire cosa è "notizia falsa" e cosa no è assai deprimente.

    Meno male che c'è Goofynomics...

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  22. Legiferare per dar retta ai turisti è segno di una pochezza interiore devastante. Dirlo è ancora peggio. E se domani i turisti diventassero tutti ladri? O fossero per la maggior parte pedofili? Meglio non pensarci va'...

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  23. Repetita iuvant. La fortuna di questo blog è anche la qualità degli utenti/ospiti. A suo tempo, il prof. mi rispose così: c'è del metodo in questo. Allora tardai a recepire. Ora, mi azzardo a chiosare: similes cum similibus facilior coniugantur.

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